

1. L’implementazione del FVOE
Con Delibera n. 262 del 20 giugno 2023, l’ANAC ha individuato le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
In merito, si reputa opportuno ribadire come in base all’art. 225, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, la nuova disciplina del FVOE, dettata dall’art. 24 del Codice stesso, nonché dalla Delibera ANAC in esame, acquisterà efficacia dal 1.1.2024.
Il provvedimento adottato dall’ANAC in particolare prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2024, il FVOE è utilizzato per l’acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti negli allegati al presente atto”.
Più precisamente, la Delibera ANAC n. 262 del 2023 si compone di 6 allegati, ciascuno dei quali recante una elencazione della tipologia di documenti che dovranno essere resi disponibili sul FVOE al fine della comprova dei re quisiti di ordine generale e speciale, nonché dell’indicazione del soggetto tenuto a metterli a disposizione.
In particolare:
In considerazione del periodo transitorio, la Delibera in esame ha previsto che “A decorrere dal 1° gennaio 2024:
a) fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto;
b) fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE;
c) fino alla completa operatività del sistema le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono all’ANAC le informazioni utili alla dimostrazione dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice dalle stesse accertate, ai fini dell’annotazione nel casellario informatico, con le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Casellario adottato dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del codice.
d) fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall’OE con le modalità previste dal sistema”.
2. Il nuovo Regolamento in materia di pareri di precontenzioso
L’ANAC, con Delibera n. 267 del 20.6.2023, ha adottato il “Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, commi 1 e 4 d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.
Tale Regolamento, che è entrato in vigore dal 1° luglio 2023, disciplina il procedimento per l’adozione dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, comma 1, d. lgs. n 36 del 2023, indicando minuziosamente l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, nonché le modalità di presentazione dell’istanza e l’eventuale impugnabilità del parere reso dall’Autorità.
Si invitano, pertanto, i lettori a prendere visione del Regolamento in parola ai fini dell’eventuale presentazione di un’istanza di precontenzioso.
3. Il nuovo Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’ANAC, con Delibera n. 272 del 20.6.2023, ha adottato il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.
Il Regolamento in parola, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 1° luglio 2023, disciplina la gestione del Casellario informatico ed in particolare:
a) la trasmissione e l’aggiornamento delle notizie, delle informazioni e dei dati che le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, le S.O.A. e gli operatori economici sono tenuti a comunicare all’ANAC;
b) il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei provvedimenti di pertinenza dell’ANAC;
c) le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 222, comma 10, d. lgs. n. 36 del 2023.
Occorre altresì sottolineare che il Casellario informatico è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità:
a) Livello di libera consultazione (Casellario delle imprese\Ricerca attestazioni e Casellario delle imprese\Elenco SOA autorizzate);
b) Livello di accesso riservato di sola consultazione (Casellario delle imprese\Consultazione Annotazioni Riservate);
c) Livello di accesso riservato all’ANAC (Casellario delle imprese\Inserimento integrazione e oscuramento Annotazioni Riservate).
Si invitano, pertanto, i lettori a prendere visione del Regolamento in parola.