

Una società ha impugnato la lex di gara ed in particolare la prescrizione relativa a due criteri premiali di valutazione dell’offerta tecnica, per il quale erano assegnabili – con metodo tabellare, ossia secondo la regola “on/off” – 10 punti sui 70 complessivamente attribuibili all’elemento tecnico-qualitativo delle offerte, in quanto a suo dire, avrebbero impedito la sua partecipazione alla gara.
In merito, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità di cui gode, possa legittimamente adottare regole di gara volte a premiare dispositivi medici in possesso di determinate caratteristiche tecniche volte a garantire il perseguimento di fornire ai pazienti prodotti maggiormente efficaci e confortevoli.
In particolare, il Supremo Consesso ha osservato come, relativamente ai criteri premiali contestati, non sussistessero i profili di illegittimità dedotti dall’appellante, apparendo ragionevole – nell’ambito della discrezionalità amministrativa di cui gode la Stazione appaltante e nei limiti in cui tale scelta è sindacabile dal g.a. – la decisione di premiare le offerte degli operatori economici, che fossero migliorative rispetto alle caratteristiche di minima richieste, potendosi, così, garantire il rispetto del principio di cui all’articolo 32 della Costituzione e, dunque, l’erogazione di cure adeguate e senza inutili fastidi e sofferenze ai pazienti.
Al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, secondo i Giudici di Palazzo Spada, la scelta compiuta dall’Amministrazione, lungi dal costituire l’introduzione di una clausola escludente o, comunque, violativa del principio di concorrenza sul libero mercato, corrisponde all’esigenza di valorizzare in maniera proporzionata ed adeguata le offerte che aumentassero i livelli di confort per i fruitori del servizio da erogare.
Essendo, pertanto, la previsione del criterio premiale immune dai vizi denunciati, il Consiglio di Stato ha ricordato che la scelta in ordine ai criteri di valutazione delle offerte da parte della P.A. rappresenta “espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico, e, come tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili”, circostanze, queste, non rinvenibili nel caso di specie, stante la coerenza tra tali criteri e la finalità perseguita dalla Stazione appaltante.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato ha rilevato come il requisito di valutazione contestato, non limita la platea dei concorrenti, ma al contrario garantisce un’adeguata qualità dei dispositivi medici acquisiti, della soddisfazione di fabbisogni terapeutici specifici, della tutela della salute ex art. 32 della Costituzione.