

È stato pubblicato in G.U. il d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.
L’art. 15 di detto decreto stabilisce che “al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l’approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), le Regioni possono procedere ai sensi dell’articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.
Pertanto, dall’entrata in vigore del decreto in esame, intervenuta lo scorso 20 febbraio, le Regioni potranno acquistare farmaci esclusivi non soltanto per effetto dell’aggiudicazione di una procedura di gara ordinaria, bensì rivolgendosi direttamente al fornitore mediante procedura negoziata senza bando.