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Le modifiche apportate al Nuovo Codice dal Decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”
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L’introduzione dell’operatore economico ex d.lgs. n. 231 del 2001, quale soggetto rilevante ai fini dell’esclusione dalle gare
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La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 26 maggio, n. 36 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” e le disposizioni in materia di payback

29 Maggio 2023

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 124 del 29.5.2023, la legge 26 maggio 2023, n. 56 di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 marzo 2023, n. 34.

Per quanto di interesse in questa sede, occorre citare, innanzitutto, l’art. 8, comma 3 del decreto, a mente del quale

  1. le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna Regione e Provincia Autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano nella misura pari al 48% dell’importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali;
  2. l’integrale e tempestivo versamento dell’importo pari alla quota ridotta nella misura del 48% estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le Regioni e le Province Autonome accertano il tempestivo versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi attivati, con compensazione delle spese di lite.
  3. per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo, resta fermo l’obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali.
  4. in caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici alle precedenti disposizioni, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole Regioni e Province autonome, anche per il tramite degli enti del S.S.R., nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare. A tal fine le Regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessario.

Inoltre, l’art. 9 del decreto legge convertito prevede che per i versamenti effettuati ai fini del ripiano dello sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l’IVA, determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall’art. 27, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dall’ammontare dei versamenti effettuati.

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