

Nella sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha pronunciato rilevanti principi in merito all’esatto termine per la proposizione del ricorso in relazione all’ostensione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato, infatti, irricevibile il ricorso da parte della società appellante, in quanto proposto al trentesimo giorno dall’effettiva ostensione dei documenti di gara, ma al sessantaseiesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione.
A detta dell’appellante, il termine di trenta giorni per proporre ricorso inizierebbe a decorrere dalla data di effettiva ostensione degli atti richiesti, “operando non già il meccanismo della “dilazione temporale”, bensì quello della “concessione di un nuovo termine” di trenta giorni, da calcolarsi, per intero, a decorrere dal momento dell’effettiva messa a disposizione della documentazione”.
L’Alto Consesso ha ritenuto meritevole di accoglimento la doglianza formulata dall’appellante.
In particolare, dal combinato disposto degli artt. 36, 90 e 209 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), “il dies a quo del termine decadenziale stabilito per l’impugnazione degli atti di gara, coincide, dunque, con quello in cui l’interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono”.
Tale normativa si pone in linea con l’orientamento espresso dal giudice euro unitaria, secondo cui non è in contrasto con la normativa comunitaria la legge nazionale che “prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell’Unione dagli stessi lamentata”.
Nel caso di specie, la società appellante ha tempestivamente presentato “la richiesta di accesso ad atti la cui conoscenza era necessaria ai fini della formulazione delle contestazioni dedotte”, mentre “i documenti sono stati consegnati oltre il termine assegnato all’amministrazione per rispondere. Conseguentemente, il termine decadenziale di trenta giorni per impugnare l’aggiudicazione decorreva, per intero, dal momento dell’effettiva ostensione dei documenti richiesti”.
In conclusione, dunque, il termine per impugnare non inizia a decorrere “se non dall’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso”, laddove l’Ente appaltante non abbia adempiuto all’obbligo di pubblicità sulla stessa gravante ai sensi dell’art. 36, comma 1 e 2, d.lgs. n. 36 del 2023.