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La non applicabilità del principio di equivalenza alle gare da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso

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Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato si è pronunciato su una tematica di stretta attualità.

Il giudizio ha avuto ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di esclusione da una gara di fornitura comminato nei confronti di una società, per non conformità tecnica dell’offerta da questa presentata rispetto ai “requisiti funzionali” previsti dalla lex di gara.

A seguito del rigetto del ricorso in primo grado, detta società ha proposto appello avverso la decisione resa dal Giudice di prime cure, rilevando come la soluzione dalla stessa offerta in gara disponesse di caratteristiche funzionali equivalenti a quelle richieste dal Capitolato tecnico, di talché la Stazione appaltante la avrebbe illegittimamente esclusa dalla gara per non conformità.

In merito, il Consiglio di Stato ha, in primo luogo, ricordato come il principio di equivalenza presupponga la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto, ancorché difformi dalle specifiche tecniche previste dalla Stazione appaltante nella lex di gara, quale “conformità sostanziale” con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte, così da evitare indebite esclusioni dalla gare pubbliche, fondate sul pretesto di una non perfetta corrispondenza delle soluzioni tecniche offerte con quelle richieste.

Il principio in esame non può, dunque, essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate (o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, configurandosi come un aliud pro alio.

Ciò precisato, il Supremo Consesso, rilevato come nel caso di specie il criterio di aggiudicazione fosse quello del prezzo più basso, che implica che la prestazione oggetto di gara sia puntualmente individuata nei suoi elementi caratteristici dall’Amministrazione appaltante e rispetto alla quale la legge di gara prevede esclusivamente un confronto competitivo basato sull’offerta economica, ha ritenuto che le eventuali difformità sostanziali del “prodotto” offerto rispetto alle prescrizioni capitolari hanno integrato un aliud pro alio, con conseguente legittima esclusione dalla procedura.

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