

Consiglio di Stato, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 186
Una società ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione di una procedura di gara, sul presupposto che il R.T.I. aggiudicatario fosse carente del requisito di partecipazione prescritto dal bando di gara e segnatamente del requisito di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale, relativo al “fatturato medio annuo da calcolare nell’ultimo triennio pari al valore presunto di gara in servizi uguali o analoghi a quelli oggetto di affidamento, ovvero un fatturato medio annuo pari ad € 631.953,86 nell’espletamento di servizi uguali o analoghi a
quelli oggetto dell’affidamento”.
L’appellante ha sostenuto che i servizi dichiarati in gara dal RTI aggiudicatario non avrebbero potuto essere spesi per dimostrare il possesso del requisito richiesto dalla lex specialis di gara, in quanto differenti da quelli oggetto dell’appalto e, dunque, nemmeno qualificabili come servizi analoghi.
In merito, il Consiglio di Stato ha, innanzitutto, premesso che la richiesta di un volume di fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto è di regola afferente alla solidità economica dell’impresa concorrente, potendo, però, la stazione appaltante considerare, come nell’ipotesi di specie, anche il volume del fatturato in servizio analogo.
Ciò precisato, il Supremo Consesso ha ricordato che in tema di gare pubbliche, per “servizi analoghi”; non deve intendersi “servizi identici”, essendo necessario ricercare elementi di similitudine fra i diversi servizi considerati, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti.
La nozione di servizi analoghi, pertanto, è quella di servizi afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale.
Ciò che rileva, infatti, è che le precedenti esperienze, anche se non identiche a quelle oggetto dell’appalto, siano, pur sempre, collegate “secondo un criterio di analogia o inerenza”.
Chiarito ciò, il Consiglio di Stato ha rilevato come nel caso di specie, i servizi spesi dal RTI aggiudicatario ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria non fossero dotati delle caratteristiche proprie e specializzanti di quello oggetto di gara, avuto riguardo alle sue finalità, al target di destinatari e alle correlative prestazioni. Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, ritenendo il RTI aggiudicatario privo dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara.