

Consiglio di Stato, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 1238
Con la sentenza in commento, Il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sull’annosa questione relativa al valore della campionatura nell’ambito delle procedure di gara.
Il Consiglio di Stato, infatti, nel dirimere la questione sottoposta alla sua attenzione, ha dapprima evidenziato il fatto che, in via generale, “la campionatura … non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti”; in altre parole, “la campionatura non coincide con l’offerta tecnica, il cui contenuto è analiticamente indicato dal disciplinare di gara (mediante la previsione dell’obbligo di produrre la scheda-tipo informativa, la scheda tecnica ecc.), ma rappresenta concretamente (e non nella sua raffigurazione tecnico-descrittiva) il prodotto offerto” (Consiglio di Stato, Sezione III, 4 agosto 2022, n. 6827)”.
Nel caso in esame, però, la campionatura dei prodotti era stata disciplinata, in termini di modalità e tempi di consegna, dalla normativa speciale di gara, la quale, infatti, aveva specificamente stabilito che l’attribuzione dei punteggi premiali sarebbe dovuta avvenire da parte dell’Organo tecnico sulla base degli elementi emergenti sia “da relazione tecnica e catalogo” che da “scheda tecnica e campionatura”.
Ciò premesso, Il Supremo Consesso, dopo aver sottolineato la valenza, nella fattispecie, dei campioni prodotti dai concorrenti, ha sottolineato, in conformità al giudizio espresso da taluni membri dell’Organo tecnico, la non conformità dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto alle caratteristiche tecniche di minima stabilite dalla normativa di gara.