

Consiglio di Stato, sez. V, 20.2.2024, n. 1677
Un RTI ha indicato in offerta un importo per gli oneri aziendali per la sicurezza sbagliato, che in sede di giustificazione dell’anomalia, dopo aver rappresentato di essere incorsa in un mero e manifesto errore materiale nella compilazione dell’offerta economica, consistente nell’errata trascrizione dell’importo stimato per tali oneri, ha provveduto ad indicare l’importo corretto.
Riscontrato ciò, la Stazione appaltante ha, dunque, provveduto ad escluderlo dalla gara, facendo leva sul principio di immodificabilità delle offerte.
Contro il provvedimento di esclusione comminatole il RTI ha proposto ricorso al fine di chiederne l’annullamento.
La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso proposto, ritenendo imprescindibile il rispetto del principio della immodificabilità degli oneri di sicurezza aziendale (o interni) che l’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 impone di indicare in sede di offerta (analogamente ai costi per manodopera), affermando, in particolare, che “è vietata la modificazione che si traduca in un’alterazione dell’equilibrio economico dell’offerta originaria ovvero che determini -come nella specie- una revisione degli oneri di sicurezza aziendale, mentre è ammissibile la giustificazione che, senza modifiche agli oneri di sicurezza, si concretizzi in una specificazione del costo della manodopera”.
Avverso tale decisione, il RTI ha proposto appello, rilevando la circostanza per cui il disciplinare di gara sanzionasse con l’esclusione solamente l’omessa indicazione degli oneri sulla sicurezza, e non anche la mera erronea indicazione del relativo importo.
Più specificamente, secondo l’appellante, la Stazione appaltante erroneamente avrebbe fatto applicazione al principio di immodificabilità dell’offerta economica, non essendosi, di fatto, verificatasi nel caso di specie.
In merito, il Consiglio di Stato ha, innanzitutto, premesso che gli oneri di sicurezza aziendali sono quelli che l’impresa deve sostenere per garantire la sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dell’appalto ed in particolare l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo la disposizione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, e che vanno distinti dagli oneri per la sicurezza “da interferenza” che sono relativi ai contatti rischiosi che possono aversi tra personale della stazione appaltante e dell’appaltatore, ovvero tra le varie imprese che partecipano all’esecuzione dell’appalto.
Mentre questi ultimi sono indicati nell’offerta, ma non sono soggetti a ribasso in quanto predeterminati dalla stazione appaltante, gli oneri aziendali sono invece rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, poiché variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta.
Gli oneri di sicurezza aziendali rientrano, dunque, nell’offerta economica che l’operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l’esecuzione dell’appalto ed è questa la ragione per cui l’art. 95, comma 10, ne richiede la necessaria indicazione affinché la stazione appaltante possa verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio tale voce di costo.
Ciò premesso, il Supremo Consesso ha rilevato come la modifica delle offerte in sede di giustificazioni delle singole voci di costo è generalmente ammessa in giurisprudenza non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche allo scopo di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, a condizione che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i concorrenti.
La disciplina che rende gli oneri aziendali per la sicurezza insuscettibili di essere immutati nell’importo deriva dall’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, comma 5, lett. c), che, in tema di offerte anormalmente basse, prevede che la stazione appaltante esclude l’offerta, tra l’altro, allorché abbia accertato, all’esito del contraddittorio (sub)procedimentale, che «sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture».
Ne discende anche che non appare dirimente la circostanza per cui il disciplinare di gara ritenesse tra i vizi non emendabili e non suscettibili di soccorso istruttorio quello dei concorrenti la mancata indicazione degli oneri della sicurezza, e non anche l’errata indicazione degli stessi, in quanto la causa di esclusione per la incongruità degli oneri aziendali della sicurezza è di fonte legale e rinvenibile nel art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Alla luce di ciò, la mancata indicazione del corretto importo dei costi della sicurezza aziendale, al pari dell’omessa integrale indicazione, comporta l’esclusione dell’offerente interessato, senza possibilità di ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio, a prescindere anche dall’incidenza di tale voce di costo sull’equilibrio complessivo dell’offerta.