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Chiarezza sul rapporto tra accesso difensivo e tutela della segretezza industriale e commerciale

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TAR Lazio, Roma, sez. V, 26 marzo 2024, n. 5959

In merito alla sentenza oggetto di studio, il TAR Lazio, sede di Roma, ha chiarito il rapporto intercorrente tra l’accesso cd. “difensivo” e la tutela della segretezza industriale e commerciale.

Nel caso di specie, un operatore economico, risultando non vincitore di una gara di appalto, ha formulato istanza di accesso alla documentazione fornita dall’aggiudicatario, al fine di tutelare i propri interessi in sede giudiziale.

Tuttavia, la Stazione appaltante, ritenendo sussistere determinate esigenze di tutela dei segreti tecnici e commerciali dell’aggiudicatario, nonché del know how aziendale, ha negato l’accesso a parte della documentazione richiesta, ed in particolare all’offerta tecnica e alle giustificazioni prodotte dall’aggiudicatario in sede di verifica di anomalia.

L’istante ha così presentato ricorso avanti al Giudice amministrativo per ottenere l’accesso integrale agli atti di gara e fare valere, successivamente, i propri interessi in sede giudiziale.

Nel dirimere la questione, il TAR Lazio si è espresso, sulla base di una consolidata giurisprudenza amministrativa, a favore di una chiara e netta prevalenza del diritto di accesso finalizzato alla difesa in giudizio dei propri interessi (il cd. accesso difensivo) rispetto alle contrapposte ragioni di tutela del segreto tecnico e commerciale.

Sono, infatti, le disposizioni concernenti l’esclusione dell’accesso agli atti, come quella in esame riguardante i segreti tecnici e commerciali, a presentare carattere di “eccezionalità”, mentre quella pertinente alla riespansione del diritto in questione per finalità giudiziarie, trattandosi di “eccezione all’eccezione” acquista valenza di regola generale.

D’altro canto, continua il Giudice amministrativo, una possibile prevalenza della tutela dei segreti aziendali può emergere solamente qualora vi sia una “motivata e comprovata dichiarazione da parte del concorrente interessato a far valere il suddetto segreto tecnico o commerciale”.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, il TAR Lazio ha rilevato come, non essendo stato presentato “alcun apprezzamento in concreto ad opera della stazione appaltante in merito all’effettiva ricorrenza di tali elementi”, vale a dire la prova circa la sussistenza di segreti tecnici e commerciali, deve essere garantito alla parte controinteressata l’accesso alla integrale documentazione di gara richiesta, ivi inclusa l’offerta tecnica e le giustificazioni del prezzo.

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