

Consiglio di Stato, sez. III, 26 marzo 2024, n. 2866
Nella decisione in commento, il Consiglio di Stato ha trattato con attenzione l’appello presentato da una società che si era vista revocare dal TAR l’aggiudicazione di una gara di appalto.
L’appellante, infatti, al momento della formulazione dell’offerta, nell’ambito di una gara avente ad oggetto la fornitura di canestri riutilizzabili, non ha ricompreso anche la previsione di distribuzione di una determinata sostanza (calce sodata) necessaria per il funzionamento del primo.
Il principale motivo lamentato dall’appellante verte sulla valutazione che nel capitolato e nel disciplinare non è stata inclusa alcuna indicazione esplicita riguardo alla necessità di includere anche la calce sodata nell’offerta di gara.
Ad ogni modo, il TAR prima, e il Consiglio di Stato in seguito, hanno fatto notare come il capitolato tecnico abbia comunque previsto che l’appalto è concepito come “obbligazione di risultato”, e pertanto la fornitura deve “includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta. Il risultato atteso è la fornitura in opera perfettamente funzionante delle apparecchiature.”
Sulla scorta di quanto sopra, utilizzando un criterio di interpretazione logica, è stato dedotto come fosse necessario nella specie includere nell’offerta anche la sostanza supplementare necessaria per il riutilizzo dei canestri.
Al fine di rafforzare tale conclusione, il Supremo Consesso ha richiamato l’orientamento maggioritario della dottrina formatosi in tema di cd. “amministrazione di risultato” o “operazione amministrativa”, vale a dire quell’insieme di attività e apporti che devono sempre essere inclusi nell’offerta di gara in quanto “necessarie per conseguire un determinato risultato concreto” perseguito dalla Stazione appaltante.
Per tale motivo, sottolinea il Consiglio di Stato, non si può neppure parlare di annullamento dell’intera gara a causa dell’ambiguità che ha contraddistinto il contenuto dei documenti di gara, poiché, richiedendo contestualmente la fornitura di un’opera “perfettamente funzionante”, la Stazione appaltante ha sottinteso la necessità di includere nell’offerta anche la calce sodata quale strumento imprescindibile per il funzionamento dei canestri.
Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, rigettando l’appello e confermando l’aggiudicazione al secondo classificato.