

Consiglio di Stato, sez. IV, 28 marzo 2024, n. 2931
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sulla complessa questione relativa all’esclusione di una società da una gara di appalto in seguito alla conoscenza della notizia di procedimenti penali coinvolgenti soggetti apicali appartenenti all’operatore economico medesimo.
Nel caso di specie, il ricorrente, al quale era persino giunta proposta di aggiudicazione, è stato escluso dalla gara poiché il suo rappresentante legale era risultato coinvolto in un “contesto delittuoso caratterizzato dalla gravità dei reati contestati”.
Non solo. La stessa ricorrente ha omesso di dichiarare alla Stazione appaltante la notifica di un decreto di perquisizione locale e personale, correlato con la vicenda giudiziaria di cui sopra.
In tal senso, il Supremo Consesso si è espresso ribadendo quanto dichiarato dal Giudice di prime e respingendo l’appello del ricorrente e confermando nei suoi confronti l’esclusione dalla gara.
Viene rimproverata all’operatore economico la mancata dichiarazione tempestiva delle comunicazioni ricevute in merito al procedimento penale in questione, che ha determinato il verificarsi di un illecito professionale ex art. 98, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023. Il concorrente, infatti, al contrario di quanto accaduto, non avrebbe dovuto temporeggiare fino al successivo, e solo eventuale, rinvio a giudizio.
Poiché “la dichiarazione deve essere onnicomprensiva e fornire quante più informazioni possibili”, la Stazione appaltante ha ravvisato gli estremi della gravità dell’illecito in questione anche in ragione dell’omessa dichiarazione in cui è incorso l’operatore economico.
Da ultimo, il Consiglio di Stato ha tenuto a precisare come, in merito alla rilevanza temporale dell’illecito professionale, risulti ininfluente, specialmente in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici, il momento del materiale compimento dei fatti oggetto del procedimento penale, rimarcando, invece, la rilevanza della prima utile qualificazione giuridica dei fatti per i quali è stato avviato il procedimento penale.
In altri termini, il Supremo Consesso ha concluso specificando come i fatti compiuti dal rappresentate legale assumano rilevanza (negativa) per la partecipazione all’appalto, in quanto oggetto di un procedimento penale contestuale con lo svolgimento della gara, anche se tali atti sono stati concretamente commessi