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I procedimenti penali che coinvolgono le cariche di rilievo nell’ambito dell’operatore economico devono sempre essere menzionati nel DGUE e comunicati alla Stazione appaltante, anche qualora non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio
28 Marzo 2024
Il RUP esercita un controllo di regolarità della procedura, ma non può sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara, fatto salvo valutazioni manifestamenti illogiche o palesemente erronee da parte di quest’ultima
17 Maggio 2024

L’omesso pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato nei tempi previsti integra la causa di esclusione ex art. 80, co. 4, D. Lgs. 50/2016, laddove la violazione sia grave e definitivamente accertata

26 Aprile 2024

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 aprile 2024, n. 7

Nella decisione in esame, l’Adunanza Plenaria si è espressa affermando taluni fondamentali principi in tema di esclusione della concorrente nella fattispecie di mancato pagamento di determinate entrate tributarie dovute.

Nel dettaglio, la società seconda classificata in un appalto di servizi ha proposto appello al Consiglio di Stato, in seguito al rigetto del ricorso in primo grado, ribadendo la richiesta di esclusione dell’aggiudicataria per carenza del requisito della regolarità fiscale.

Quest’ultima, in particolare, al momento della presentazione dell’offerta risultava inadempiente per il pagamento di una sanzione di 18.000€, irrogata in virtù del mancato versamento nei tempi previsti del contributo unificato di un precedente giudizio promosso.

Rilevando la particolare specificità e complessità della vertenza, il Consiglio di Stato ha rimesso la decisione all’Adunanza Plenaria, proponendo tre quesiti così individuati:

  1. Se il principio della necessaria continuità del possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure selettive comporti sempre il dovere di ciascun concorrente di informare tempestivamente la Stazione appaltante di qualsiasi irregolarità che dovesse sopravvenire in corso di gara;
  2. Correlativamente, se sussista a carico della Stazione appaltante il dovere di verificare l’assenza di irregolarità in capo all’aggiudicatario in relazione all’intera durata di essa;
  3. nonché, nel caso, se tali controllano possano avvenire anche mediante l’acquisizione di certificazioni relative all’intero periodo della gara, vale a dire dalla presentazione dell’offerta fino all’aggiudicazione;

  4. Infine, se il concorrente che impugni l’aggiudicazione possa dimostrare, e con quali mezzi, che in un qualsiasi momento della procedura di gara l’aggiudicataria abbia perso il requisito dell’assenza di irregolarità, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di escluderlo dalla procedura stessa.

Sul punto, l’Adunanza Plenaria, nell’accogliere l’appello della ricorrente seconda classificata, si è espressa in maniera precisa ed inequivocabile su tutti tre i quesiti sollevati.

Con riferimento al primo e al secondo interrogativo, l’Adunanza Plenaria ha tenuto a precisare, innanzitutto, come “i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti”.

Successivamente, avvalorando quanto sollevato dalla ricorrente, ha avuto cura di evidenziare come ogni società partecipante deve possedere i requisiti di ammissione previsti dalla lex specialis per tutta la durata della gara, vale a dire “a partire dal momento della presentazione dell’offerta” e, in caso di aggiudicazione, sino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale”.

Conseguenze a tale fondamentale principio sono sia l’onere in capo alla concorrente di dichiarare ed informare prontamente la Stazione appaltante dell’eventuale carenza, originaria o sopraggiunta, di uno qualunque dei requisiti di partecipazione, sia il dovere dell’Amministrazione di compiere gli accertamenti in questione “con riguardo all’intero periodo della gara”.

Altrettanto rilevante è quanto dedotto dall’Adunanza Plenaria in merito al terzo quesito. In particolare, si è espressa positivamente relativamente alla facoltà della parte concorrente che impugna l’aggiudicazione di poter dimostrare “con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l’aggiudicatario fosse privo, ab origine, della regolarità fiscale, sia che egli abbia perso quest’ultima in corso di gara”.

Nell’applicare tali principi al caso di specie, è stato definito come sia il contributo unificato, sia le sanzioni pecuniarie conseguenti al mancato al ritardato pagamento del medesimo contributo, siano da ascrivere alla categoria delle entrate tributarie.

Pertanto, il mancato versamento di tali somme integra, qualora la violazione sia grave e definitamente accertata, la causa di esclusione prevista dall’art. 80, co. 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Si noti che per rilevare una violazione come “grave” e “definitivamente accertata” deve essere, rispettivamente, superiore alla soglia di 5.000 euro e correttamente notificato l’invito al pagamento alla destinataria.

Infine, l’Adunanza Plenaria ha tenuto ad evidenziare come, nell’ambito del giudizio contro il provvedimento di aggiudicazione di una gara, il giudice ha sempre il potere di “accertare la idoneità e la completezza delle certificazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione”.

Alla luce di tutto quanto esposto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha accolto l’appello, constatando la mancanza del requisito della regolarità fiscale in capo alla società aggiudicataria, poiché risultava inadempiente del pagamento della sanzione di 18.000€ conseguente al ritardato versamento del contributo unificato per un precedente giudizio promosso.

È stata così disposta l’inefficacia del contratto stipulato tra l’Amministrazione e l’aggiudicataria, con il conseguente subentro della ricorrente.

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