

Attraverso la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato si è espresso in merito ai limiti dei poteri del Responsabile Unico del Progetto (RUP) stabiliti dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
Nel caso di specie, la prima classificata di un appalto aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stata esclusa direttamente dal RUP, poiché, a detta di quest’ultimo, la Commissione avrebbe commesso rilevanti errori in sede di valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso presentato dall’operatore economico escluso, in quanto il RUP ha sostituito le proprie valutazioni con quelle espresse dalla Commissione di gara, malgrado non fossero presenti nella valutazione di quest’ultima macroscopici errori di fatto o valutazioni manifestamente irragionevoli.
Avverso tale decisione, l’Amministrazione ha formulato appello, confutando come il RUP si sarebbe limitato a rilevare l’indeterminatezza e l’inaffidabilità dell’offerta, senza, dunque, entrare nel merito delle valutazioni della Commissione giudicatrice.
Il Supremo Consesso, fondando la propria decisione su una consolidata giurisprudenza, ha respinto l’appello, confermando, quindi, la decisione del giudice di primo grado.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ribadito come il “potere di verifica sulla regolarità della procedura” attribuito al RUP non può in alcun modo tramutarsi in una sostituzione delle sue valutazioni a quelle discrezionali della Commissione in sede di valutazioni delle offerte dei partecipanti in gara.
Infatti, spetta “alla commissione di gara, nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali … un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta”.
Il Supremo Consesso ha altresì avuto cura di riportare quanto stabilito dal nuovo Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che in caso di appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa “l’esercizio di poteri valutativi”, quali quelli del caso di specie, spettino alla commissione di gara e non al RUP.
Ad ogni modo, rimane ferma la possibilità per il RUP, in caso di dubbi, di richiedere un intervento supplementare della commissione di gara.
Nella fattispecie, ha evidenziato il Consiglio di Stato, la relazione del RUP conteneva “giudizi meramente sovrapponibili a quelli della commissione di gara, come tali inammissibili per le ragioni sopra esposte”, non evidenziando alcun macroscopico errore di fatto o valutazione manifestamente irragionevole che potessero sconfessare le valutazioni della Commissione giudicatrice e giustificare così l’esclusione dell’operatore economico.
Concludendo, il Consiglio di Stato, respingendo l’appello, ha ribadito che : “a) il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura; b) dunque non potrebbe giammai sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara; c) se del caso potrebbe soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione; d) è fatto salvo il potere di intervento sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea”.