

Un operatore economico del settore del trasporto pubblico locale e scolastico ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, a seguito dell’annullamento, da parte del TAR, dell’aggiudicazione relativa a un appalto di servizi.
L’Alto Consesso, nel respingere l’appello presentato dalla società, ha enunciato importanti principi di diritto in materia del c.d. errore materiale in cui può incorrere l’operatore economico nella compilazione dell’offerta tecnica.
In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato come la società appellante, nell’ambito del sub – procedimento di valutazione dell’anomalia, abbia presentato nuova documentazione che ha, di fatto, effettuato una rettifica postuma dell’offerta tecnica originariamente presentata.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, non si è trattato di un semplice errore materiale, poiché tale nuova documentazione ha alterato, successivamente al termine di scadenza per la partecipazione alla gara, “i contenuti dell’offerta tecnica, e perseguendo un vantaggio competitivo in violazione principio di parità tra i concorrenti”.
Sul punto, l’Alto Consesso ha chiarito che l’errore materiale che “non inficia l’offerta del concorrente deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento dell’offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa e quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti”.
In tal senso, la correzione dell’errore materiale deve fondarsi su “elementi significativi dell’errore desumibili dall’atto stesso, e non già da fonti esterne, quali atti chiarificatori o integrativi dell’offerta in gara”.
Infatti, in applicazione del principio di autoresponsabilità, ogni operatore economico che partecipi ad una procedura di gara “sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione”.
Alla luce di quanto dichiarato, e considerato che la società appellante aveva, nel corso del sub – procedimento di valutazione dell’anomalia, prodotto una documentazione tale da modificare l’offerta tecnica prodotta in gara, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in appello.