

Con riferimento alla sentenza in esame, il TAR Venezia è stato investito della questione riguardante il ricorso presentato da una società esclusa da una procedura ristretta di appalto sopra soglia per l’affidamento di servizi.
Nel dettaglio, il RUP della procedura di gara ha deciso di escludere la società odierna ricorrente basandosi sulla presunta inefficacia dei contratti di avvalimento, firmati da un procuratore che, secondo l’Amministrazione, fosse privo dei poteri necessari per sottoscrivere suddetti contratti.
Ad ogni modo, non era risultato del tutto chiaro se il procuratore della ricorrente avesse i poteri di firma richiesti, poiché le traduzioni in italiano delle procure delle società ausiliarie, presentante in sede di soccorso istruttorio, e originariamente redatte in spagnolo, contenevano clausole con evidenti ambiguità riguardo al potere di firma in questione.
Il giudice amministrativo di prime cure, nel risolvere la controversia in questione, ha sottolineato alcuni importanti principi in tema di soccorso istruttorio.
In particolare, il TAR ha dapprima verificato come la traduzione delle procure redatte dalle società ausiliarie alla ricorrente presentino rilevanti ambiguità nella trasposizione.
Pertanto, la Stazione appaltante avrebbe dovuto ricorrere al “soccorso istruttorio al fine di chiedere all’operatore economico ulteriori precisazioni o chiarimenti in ordine alla latitudine del potere di firma in capo” al procurato che ha firmato i contratti di avvalimento.
Tale operazione avrebbe permesso alla società esclusa di “chiarificare, senza un aggravio dei tempi del procedimento, il significato della formula atecnica utilizzata dal primo traduttore, mediante il deposito di una diversa traduzione giurata più fedele al testo originale delle due procure”.
Sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, il TAR Venezia ha precisato come l’istituto del soccorso istruttorio risponde ad una “fondamentale direttiva antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in disutile pregiudizio perla sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, indefinitiva, del risultato dell’attività amministrativa”.
Rispondendo ai più generali principi della buona fede, del favor partecipationis e della par condicio, l’Amministrazione “è tenuta, qualora dalla documentazione integrativa residuino margini di incertezza facilmente superabili, a chiedere al concorrente ulteriori chiarimenti, in vista del raggiungimento del miglior risultato possibile in termine di apertura al mercato concorrenziale, specie qualora la legge di gara espressamente consenta, come nel caso di specie, la riattivazione del soccorso istruttorio nel caso in cui permangano criticità nella documentazione presentata dall’operatore economico”.
Ciò che il giudice amministrativo vuole sottolineare è, dunque, il dovere per la Stazione appaltante di instaurare “un dialogo con l’operatore economico finalizzato a consentire la presentazione di ulteriori chiarimenti e precisazioni, per essere i primi non adeguati né esaustivi delle richieste della stazione appaltante”.
Proprio quest’ultima rappresenta la fattispecie nella quale rientra la controversia in esame: la Stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere ulteriori chiarimenti alla società ricorrente, permettendondole così di chiarire l’effettivo contenuto delle procure nelle loro versioni conformi.
Il TAR ha, in tal modo, accolto il ricorso della società esclusa, annullando il provvedimento di esclusione e ordinando all’Amministrazione di riammettere in gara la ricorrente.