

A seguito della notizia che il precedente amministratore della società risultata aggiudicataria di un appalto di servizi fosse stato sottoposto ad una misura interdittiva, e quindi che si fosse verificato un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 (ora confluito negli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, d.lgs. n. 36 del 2023), l’Amministrazione ha disposto la revoca dell’aggiudicazione.
Si precisa, fin d’ora, che il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione è stato adottato dalla Stazione appaltante in attesa della stipula del contratto.
Avverso quest’ultimo provvedimento, la società ha presentato appello al Consiglio di Stato, dopo che il TAR ne ha respinto il ricorso in primo grado.
Il Supremo Consesso, nel respingere l’appello presentato dalla società, ha enunciato alcuni fondamentali principi di diritto in tema di grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, ora contenuto agli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, d.lgs. n. 36 del 2023.
In primo luogo, il Consiglio di Stato ha avuto cura di sottolineare come il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione da parte della Stazione appaltante risulti pienamente legittimo, poiché conclusione di un “accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione che, in caso di esito negativo, impedisce al provvedimento di aggiudicazione adottato, già perfetto negli elementi costitutivi della fattispecie sebbene inefficace, di produrre effetti”.
In particolare, la determinazione mediante la quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione, ha precisato il Supremo Collegio, non deve essere qualificata come manifestazione del potere di revoca, quanto piuttosto come “provvedimento di decadenza dalla posizione di aggiudicatario da parte della società ricorrente”.
Si è trattato, in altri termini, di un provvedimento fondato esclusivamente sul presupposto della “sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80, 5° comma, lett.c) D. lgs. n.50/2016”.
Il Consiglio di Stato ha poi chiarito come, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, la fattispecie del grave illecito professionale non si limita esclusivamente a condotte avvenute durante l’esecuzione di un contratto stipulato con una Pubblica Amministrazione; al contrario, essa “ricomprende ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica di natura civile, penale o amministrativa e non prevede un numero chiuso di gravi illeciti professionali”.
In altri termini, ai fini della configurazione del grave illecito professionale, non risulta determinante che la condotta sintomatica si sia manifestata nell’ambito dell’esecuzione di un contratto pubblico piuttosto che privato.
Un altro motivo sollevato dalla società appellante ha riguardato la considerazione che l’illecito in questione sarebbe stato imputabile al precedente amministratore dell’azienda, e pertanto la misura riguardi esclusivamente quest’ultimo e non l’intera compagine societaria.
Sul punto, il Supremo Consesso ha sottolineato come la condotta che integra il grave illecito professionale non viene ascritta al legale rappresentante, bensì all’intero operatore economico; pertanto, nulla rileva la sostituzione del legale rappresentante, “sicché le condotte omissive contestate sono in realtà tutte riferibili all’operatore economico in forza del c.d. rapporto organico”.
Più nel dettaglio, la tesi avanzata dall’appellante, “per cui i requisiti soggettivi di partecipazione non sarebbero venuti meno, stante la intervenuta sostituzione dell’amministratore al momento della adozione del provvedimento di revoca-decadenza è infondata poiché nel caso di specie la condotta che integra il grave illecito professionale è stata ascritta dal provvedimento impugnato all’ “operatore economico” e non al legale rappresentante, in linea con quanto previsto dall’art. 80, comma 1, lett. c)”.
Infine, ciò che in questa sede occorre sottolineare, è la precisazione del Consiglio di Stato secondo la quale non rileva che il provvedimento interiettivo adottato dal Tribunale sia stato poi successivamente revocato dal Tribunale del Riesame, in quanto “la misura si fonda sulla accertata insussistenza delle esigenza cautelari e non già in conseguenza di una diversa interpretazione dei fatti di causa”.
Alla luce di tutto quanto esposto, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato, confermando il provvedimento adottato dalla Stazione appaltante di “revoca” dell’aggiudicazione.