

Un operatore economico ha presentato appello contro l’esclusione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) di cui faceva parte e partecipante ad una procedura per l’affidamento di servizi, nonché a seguito del rigetto del ricorso da parte del giudice di prime cure.
L’esclusione del R.T.I. dalle procedure concorrenziali è stata disposta a causa della mancanza dei requisiti tecnici di minima richiesti riguardanti determinate “tipologie di contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti”, il cui rispetto è stato previsto dalla lex di gara “a pena di esclusione”.
Nell’atto di appello, la società parte del R.T.I. escluso ha evidenziato come le clausole del bando di gara contenenti tali caratteristiche di minima sarebbero nulle in quanto “affatto idonee ad individuare i requisiti minimi che l’offerta avrebbe dovuto avere per essere considerata, sussistendo le altre condizioni, meritevole di essere aggiudicata”.
Sul punto, il Collegio ha dapprima sottolineato come l’Amministrazione goda di un’ampia facoltà nell’individuare, “nel rispetto della legge, il contenuto della disciplina delle procedure selettive”, e che, pertanto, sono legittime le “clausole dei bandi di gara che prevedono adempimenti a pena di esclusione (in senso sostanziale, perché posti a tutela di interessi imperativi, c.d. tassatività attenuata), anche di carattere formale”.
Il Consiglio di Stato ha avuto cura di rilevare come anche il nuovo Codice dei contratti pubblici, all’art. 10, comma 3, abbia espressamente disciplinato che le Stazioni appaltanti possono “introdurre requisiti speciali, di carattere economico finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”.
In tal senso, le caratteristiche tecniche di minima delle prestazioni disciplinate dalla lex di gara non possono che costituire una “condizione di partecipazione alla procedura selettiva”.
Per questo motivo, “le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto a essi, legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo negoziale”.
Nella fattispecie oggetto di controversia, il Collegio, respingendo l’appello, ha sottolineato come l’Amministrazione abbia correttamente escluso il R.T.I. che aveva presentato un’offerta non completamente conforme ai requisiti di minima richiesti.
Inoltre, l’impugnazione delle clausole del bando di gara, ritenute nulle, sarebbe dovuta avvenire immediatamente, e non durante le procedure concorsuali, in quanto “l’invocata nullità delle clausole applicate in sede di gara si risolverebbe semplicemente nella volontà di offrire un bene difforme da quello richiesto dalla stazione appaltante”.