

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla società mandataria di un R.T.I., a causa della tardiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione per una procedura di gara aperta riguardante l’affidamento del servizio di “mappatura di habitat marini”, per il quale l’impresa ricorrente si è posizionata terza in graduatoria.
Nello specifico, la ricorrente ha presentato istanza di accesso ai documenti di gara delle prime due classificate in data 30.4.2024, vale a dire il giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria.
La Stazione appaltante ha dato seguito a tale istanza in data 20.5.204, e quindi ben entro la scadenza del termine impugnatorio di trenta giorni dalla comunicazione sulla piattaforma telematica del provvedimento di aggiudicazione, fissato per il 29.5.2024.
Tuttavia, la società ricorrente ha notificato il ricorso il successivo 14.6.2024, ossia largamente in ritardo rispetto alla scadenza del termine sopra indicata.
Ha rilevato il giudice amministrativo che, essendo applicabile alla procedura per cui è causa la disciplina del nuovo Codice appalti, non risulta più invocabile la dilazione temporale di quindici giorni del termine impugnatorio; istituto frutto di elaborazione giurisprudenziale in relazione all’art. 76, comma 2, del previgente d.lgs. n. 50 del 2016, ed applicabile qualora si procedesse alla formulazione dell’istanza di accesso agli atti nei confronti della Stazione appaltante.
L’abrogazione da parte del nuovo Codice appalti dello stesso art. 76, comma 2, ha, infatti, eliminato la possibilità di ottenere tale proroga di quindici giorni rispetto al termine impugnatorio ordinario.
Pertanto, il TAR Lazio ha concluso per l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, tenuto altresì conto che il riscontro all’istanza di accesso agli atti sia giunto alla ricorrente in un termine congruo per notificare ricorso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
Si ribadisce, infine, che gli artt. 35 e 36 del nuovo Codice appalti stabiliscono che le stazioni appaltanti debbano assicurare l’accesso agli atti concernenti le procedure di affidamento dei contratti pubblici attraverso l’acquisizione diretta di dati ed informazioni da inserire nelle piattaforme digitali.