

Con la decisione in esame, il TAR Veneto si è pronunciato in merito all’esclusione di un operatore economico in ragione della mancata indicazione nell’offerta dei costi della manodopera relativi alle attività date in subappalto, avverso la quale la società esclusa ha proposto ricorso al TAR.
Occorre premettere, in primo luogo, come la stessa società abbia partecipato alla procedura in questione come intermediario senza detenzione, vale a dire come soggetto professionale che, per sua stessa natura e funzione, affida l’esecuzione delle prestazioni a soggetti terzi.
Da tale considerazione deriverebbe, a detta della concorrente esclusa, l’obbligo di indicare solo i costi della manodopera riguardanti i dipendenti della medesima società, poiché solo questi ultimi sono stabilmente impiegati nella commessa; le figure professionali impiegate dai subappaltatori, al contrario, operano solo in via indiretta e occasionale: non sussisterebbe, pertanto, alcun onere di indicazione dei costi di manodopera relativi a detti soggetti professionali.
In altri termini, la società esclusa ha sostenuto la correttezza del suo operato, in quanto ha indicato solo i costi “propri”, e non quelli “indiretti” o “riflessi” relativi alle prestazioni affidate ai subappaltatori.
Ad ogni modo, il TAR Veneto ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo infondato il motivo di gravame in esame.
In particolare, ha sottolineato il giudice amministrativo che il concorrente è “in ogni caso tenuto a indicare in sede di offerta i costi della manodopera necessaria ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto”, e dunque indipendentemente dal ricorso a subappaltatori per l’esecuzione di tali prestazioni.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’operatore economico che si avvale del subappalto “ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità dell’offerta”.
Ma vi è di più. Il TAR ha evidenziato come, nella fattispecie in esame, i costi della manodopera relativi ai servizi affidati a terzi subappaltatori riguardano una delle prestazioni oggetto della procedura: non si trattava, quindi, di “costi indiretti” legati a servizi accessori, o di “costi occasionali”, ma di voce di costo del personale stabilmente incaricato dell’esecuzione di una specifica prestazione contrattuale.
Pertanto, tali costi avrebbero dovuto essere interamente riportati nell’offerta presentata in gara dal ricorrente.
Ad ogni modo, appare opportuno sottolineare come a nulla rilevi, con riferimento all’onere di indicazione dei costi della manodopera dei subappaltatori, che l’operatore economico sia un intermediario senza detenzione: “la frammentazione della prestazione in plurimi subaffidamenti non trasforma certo i costi del personale preposto all’esecuzione del contratto in costi indiretti o occasionali, ma al contrario rende ancor più evidenti le esigenze di tutela dei lavoratori coinvolti. D’altra parte l’applicazione della disciplina pubblicistica di tutela dei lavoratori non può essere condizionata dalla scelta dell’operatore economico di suddividere la prestazione in plurimi subaffidamenti”.
Alla luce di tutto quanto esposto, e sulla scorta della prevalente giurisprudenza amministrativa, il TAR ha dichiarato la legittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente da parte della Stazione appaltante, poiché l’omessa indicazione dei costi della manodopera, trattando di un elemento essenziale dell’offerta, “comporta l’esclusione dell’impresa dalla gara”.