

Con la decisione in esame, il TAR Lombardia si è pronunciato in merito ad una controversia riguardante una procedura che, nonostante sia stata indetta come affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023, ha visto l’espletamento di talune attività tipiche della procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36 del 2023.
La ricorrente, non risultando aggiudicataria della commessa, poiché il RUP ha ritenuto non congrua l’offerta da questa presentata, ha formulato ricorso al giudice amministrativo, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di affidamento diretto, nonché il risarcimento del danno in forma specifica, con subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato.
In particolare, a detta della ricorrente, configurandosi di fatto l’appalto in esame come una procedura negoziata, e non un affidamento diretto – stante lo svolgimento di attività caratterizzanti la tipica procedura negoziata senza bando – la Stazione appaltante avrebbe dovuto applicare la disciplina relativa al procedimento di verifica di congruità delle offerte, richiedendo le giustificazioni del prezzo offerto.
In tal modo, la ricorrente avrebbe potuto dimostrare la sostenibilità della propria offerta maturando l’aggiudicazione della commessa.
A sostegno della propria tesi, la ricorrente ha precisato, innanzitutto, come la procedura di affidamento in esame sia stata indetta mediante “l’adozione di una determinazione a contrarre e la trasmissione di una lettera invito a cinque operatori”, elementi, questi, caratterizzanti una procedura negoziata.
Ha poi evidenziato come la lex specialis fosse caratterizzata dalla:
Nel dirimere la controversia, il giudice lombardo ha verificato come la volontà espressa dall’Amministrazione fosse precisamente quella di ricorrere ad una procedura secondo lo schema dell’affidamento diretto.
Esaminando, poi, i motivi sollevati dalla ricorrente concernenti le attività espletate dalla Stazione appaltante, il giudice amministrativo ha ritenuto pienamente legittima “la decisione dell’amministrazione di interpellare cinque operatori: l’art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 consente l’affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, “anche senza” consultazione di più operatori economici e l’art. 3, allegato I.1 del codice dei contratti prevede espressamente la facoltà per la stazione appaltante di interpellare più operatori”.
Più in generale, ha tenuto a sottolineare, “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara”.
Analogamente, non rilevano “la richiesta di un’offerta tecnica e un’offerta economica, da formularsi previa effettuazione di un sopralluogo, l’indicazione di un importo “a base d’asta” e la predeterminazione di criteri di valutazione”.
Infine, “non trasforma certo l’affidamento diretto in una procedura di gara neppure la richiesta del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che è, anzi, conforme a quanto previ7sto all’art. 17, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 in forza del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre “individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.
Alla luce di tutto quanto esposto, il giudice amministrativo ha ritenuto infondato la domanda di annullamento della ricorrente, respingendo il ricorso.