

Con ricorso presentato al TAR per la Liguria, un operatore economico ha impugnato il provvedimento di esclusione ricevuto nell’ambito di una procedura di appalto, finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR).
L’esclusione è stata disposta, in particolare, per la mancata presentazione, al momento del deposito dell’offerta, di una specifica dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 47, comma 4, d.l. n. 77 del 2021, relativa al rispetto, in caso di aggiudicazione della commessa, di determinate quote occupazionali giovanili e femminili legate all’esecuzione dell’appalto.
Il Collegio, al fine di dirimere la controversia, ha preliminarmente esaminato il Disciplinare di gara, rilevando come da esso non emergesse la necessità di una dichiarazione separata relativa all’obbligo di rispetto delle suddette quote: tale impegno poteva, infatti, essere assunto dagli operatori economici direttamente nell’ambito dell’istanza di partecipazione, composta da più modelli precompilati predisposti dalla stessa Stazione appaltante.
La documentazione fornita dall’Amministrazione resistente conteneva, invero, più punti nei quali si richiedeva all’operatore economico l’accettazione omnicomprensiva di tutte le disposizioni della lex specialis, inclusa, dunque, quella relativa all’impegno, in caso di aggiudicazione della commessa, ex art. 47, comma 4, d.l. n. 77 del 2021.
Tale interpretazione è stata condivisa dal TAR Liguria anche, e soprattutto, alla luce del nuovo principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice dei contratti pubblici, definito dallo stesso Giudice ligure come la “stella polare” in materia di contratti pubblici, in virtù del quale devono essere valorizzati i poteri discrezionali dell’amministrazione nel perseguimento dell’interesse pubblico, “ripudiando formalismi nell’interpretazione e nell’attuazione concreta delle regole”.
Alla luce di quanto esaminato e valutato, il Collegio ha ritenuto che l’impegno previsto dall’art. 47, comma 4, d.l. n. 77 del 2021 risultasse validamente assolto dalla ricorrente mediante la presentazione della documentazione di gara predisposta dalla Stazione appaltante, la quale conteneva clausole idonee a ricomprendere anche l’obbligo relativo al rispetto delle quote occupazionali giovanili e femminili.
Per tali motivi, il TAR Liguria accolto il ricorso, disponendo l’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato.