

Un operatore economico, secondo classificato nell’ambito di una procedura di affidamento di servizi, ha formulato istanza di accesso agli atti al fine di ottenere l’ostensione della completa offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria e tutelare la propria posizione in sede giurisdizionale.
In particolare, la Stazione appaltante ha dato riscontro all’istanza della ricorrente, procedendo tuttavia all’oscuramento di ampie parti della relazione tecnica presentata dalla controinteressata, in ragione dell’opposizione da quest’ultima formulata ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36 del 2023.
La società aggiudicataria ha dichiarato, infatti, che “il documento conterrebbe segreti tecnici e commerciali relativi a soluzioni originali e strategie aziendali adottate in molti territori in cui presta servizi analoghi”.
L’operatore economico secondo graduato ha così impugnato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 c.p.a. e 36, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, la mancata ostensione, da parte della Stazione appaltante, della totalità dei documenti costituenti l’offerta tecnica della controinteressata.
Il TAR Liguria, al fine di decidere la controversia, ha evidenziato come, nel valutare l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, l’Amministrazione non può ignorare la definizione contenuta nell’art. 98 del Codice della proprietà industriale, il quale, “ai fini della tutela, prescrive che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali possiedano i requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano sottoposte, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate”.
In tal senso, nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta: infatti, la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve “essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza”.
Precisate tali fondamentali principi, nel caso oggetto di controversia non risulta comprovata l’esistenza di segreti tecnici e/o commerciali, perché, da un lato, la società controinteressata “ha formulato una dichiarazione di riservatezza generica e tautologica, mentre, dall’altro lato, l’ente portuale si è limitato a recepire acriticamente le affermazioni dell’aggiudicataria, senza esternare le motivazioni per cui, nella relazione tecnica, ricorrerebbero informazioni sottoposte a tutela industriale o commerciale”.
Per quanto riguarda il diritto a ottenere accesso all’integrale documentazione costituente l’offerta tecnica della società aggiudicataria, il Collegio ha sottolineato come la società ricorrente abbia sufficientemente dimostrato “il nesso di strumentalità tra la relazione tecnica dell’aggiudicataria in versione integrale e la tutela della propria posizione nella causa radicata avverso gli atti di gara”.
Infatti, ha sottolineato il Collegio, “le parti omissate del documento riguardano numerosi aspetti delle attività e soluzioni proposte in riferimento ai vari criteri valutativi, sicché l’ostensione completa appare essenziale per comprendere le ragioni del più favorevole apprezzamento ricevuto” dalla società aggiudicataria, e, “ove del caso, per contestare i maggiori punteggi ad essa attribuiti”.
Alla luce di quanto esaminato, il TAR Liguria ha ritenuto che l’istanza ostensiva sia meritevole di accoglimento, ordinando alla Stazione appaltante di esibire alla ricorrente la documentazione richiesta.