

Di particolare interesse nella decisione del TAR Toscana n. 1397 del 17 luglio 2025 è la parte in cui il Collegio, nel respingere il ricorso incidentale promosso dalla società controinteressata, ha richiamato rilevanti principi in materia di soccorso istruttorio processuale.
Nel dettaglio, la società controinteressata ha censurato la regolarità dell’offerta tecnica presentata dalla ditta ricorrente, nell’ambito della procedura di appalto di fornitura per la quale vi è stata causa, in quanto un certificato relativo ai beni offerti (più precisamente, il certificato TCO dei PC offerti nella gara de qua) – sarebbe scaduto in data antecedente a quella della presentazione della offerta.
Tale circostanza è stata riconosciuta dalla ricorrente la quale, tuttavia, ha prodotto in giudizio una certificazione con scadenza successiva a quella di presentazione dell’offerta, sostenendo che la stessa potrebbe essere acquisita agli atti di gara in virtù dell’istituto del c.d. soccorso istruttorio processuale.
Il Collegio ha concluso accogliendo le motivazioni avanzate dalla ricorrente, respingendo, al contempo, le argomentazioni della controinteressata secondo la quale la certificazione in questione, non riguardando i requisiti di ammissione ma i prodotti offerti, non sarebbe suscettibile di soccorso istruttorio e che, in ogni caso, la nuova certificazione prodotta sarebbe scaduta nel corso della procedura di gara.
IL TAR, richiamando anche l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia (ex multis Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1881; Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707), ha evidenziato che il soccorso istruttorio possa avere ad oggetto “ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo (avente carattere di dichiarazione di scienza), restando preclusa, per evidenti ragioni di par condicio tra i concorrenti, solo la modificazione, sotto il profilo tecnico od economico, dell’offerta formulata, che struttura, in termini di volontà programmatica ed impegnativa (dichiarazione di volontà), il tenore della proposta negoziale”.
Non sussistono, pertanto, impedimenti all’acquisizione, mediante l’istituto del soccorso istruttorio processuale, di certificazioni relative ad aspetti dell’offerta tecnica, a condizione che tali documenti non siano idonei a modificarne il contenuto.
È a tale ultima fattispecie che deve ricondursi il caso oggetto della controversia esaminata nella pronuncia de qua.
Il Collegio ha precisato, infine, che il fatto che la certificazione in esame sia scaduta in corso di gara “non vale a minare la validità della offerta”.
Sul punto, è stata richiamata la decisione del Consiglio di Stato n. 1707/2025 (sez. III), nella parte in cui il giudice amministrativo di appello ha rilevato che “se è possibile integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l’offerta tecnica, a fortiori ciò deve essere consentito laddove la certificazione esista, ma venga a scadere durante lo svolgimento della gara”.