

La decisione del TAR Veneto n. 1536 del 9 settembre oggetto del presente approfondimento risulta particolarmente significativa, in quanto riprende il più recente orientamento giurisprudenziale in materia di dichiarazione dei costi della manodopera del subappaltatore da parte del concorrente in sede di gara.
La controversia trae origine da una procedura di appalto di lavori indetta per l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione di lavori, al termine della quale la società seconda classificata ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, sollevando specifiche censure relative all’offerta economica della società aggiudicataria della commessa.
Nel merito, risulta particolarmente significativo esaminare la soluzione adottata dal Collegio giudicante in relazione alla censura volta a contestare il fatto che nei preventivi dei subappaltatori prodotti dall’aggiudicataria non fosse indicato il costo della manodopera; di conseguenza, tale costo non era stato dichiarato dall’aggiudicatario e la Stazione appaltante non ha così potuto verificarne la conformità.
Sul punto, il Collegio ha richiamato la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5580 del 2025 (Sez. IV), nella parte in cui il giudice ha precisato che “i costi di manodopera da indicare in appalto sono i costi propri […] e, per quanto concerne il subappalto, lo svolgimento di una verifica di coerenza sulla manodopera può avere ad oggetto la manodopera del subappaltatore, ma tale costo non va indicato tra i costi di manodopera dell’appaltatore, e detta verifica viene svolta in sede di autorizzazione”.
La pronuncia richiamata prosegue osservando che “una verifica puntuale sui costi del sub-appaltatore, addirittura all’interno dei costi di manodopera propri dell’appaltatore, non è prevista dalla legge e rischia di irrigidire inutilmente il procedimento. Del resto per quanto concerne i costi della manodopera del subappaltatore, l’obbligo della loro separata indicazione nell’offerta economica non è previsto in modo espresso a livello normativo dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n.36/2023 né il bando di gara presentava indicazioni cogenti in questo senso”.
In altri termini, l’operatore economico concorrente non è tenuto a dichiarare i costi della manodopera del subappaltatore, poiché, mediante l’uso di tale istituto, il concorrente “acquista dal subappaltatore un servizio di cui si limita a sostenere il costo – paga cioè un prezzo, non corrisponde una retribuzione – sicché le verifiche in ordine al rispetto della normativa a tutela dei lavoratori addetti a tali prestazioni non può che essere condotta direttamente a carico dei subappaltatori in sede di autorizzazione”.
Alla luce di quanto esaminato, il TAR Veneto ha ritenuto infondata la censura con cui la ricorrente ha sostenuto che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché non avrebbe dichiarato i costi della manodopera dei subappaltatori.