

Una società veniva esclusa da una procedura di gara avente ad oggetto l’esecuzione di servizi, poiché, a parere della Stazione appaltante, “non aveva comunicato le pendenze giudiziarie che la vedevano coinvolta, impedendo una piena valutazione delle circostanze legittimanti l’esclusione”.
In particolare, la ricorrente lamentava che l’esclusione dalla gara le fosse stata comminata al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 94, 95 e 98 del Codice, atteso che i reati contestati e/o accertati nei suoi confronti non rientravano tra quelli che richiedevano una dichiarazione obbligatoria da parte del concorrente.
Il Tribunale amministrativo regionale adito in primo grado respingeva il ricorso, sul presupposto che l’omissione da parte della ricorrente di informazioni che, ove correttamente e tempestivamente fornite, sarebbero state certamente suscettibili di incidere sull’esito del procedimento di gara, in quanto relative ad addebiti di natura penale assumesse rilievo ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023, in base al quale “…condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”.
La società ha, dunque, proposto appello avverso la suddetta pronuncia, rilevando come l’omissione dichiarativa di pendenze penali a carico dell’operatore economico, per reati non ricompresi dell’elencazione tassativa indicata dal nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) non possa legittimare l’esclusione dalla gara.
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7282 del 2025) ha respinto l’appello.
In particolare, il Supremo Consesso ha rilevato che nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, tra le cause di esclusione non automatica si annoverassero le ipotesi in cui:
i) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c–bis, d.lgs. n. 50 del 2016);
ii) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis, d.lgs. n. 50 del 2016).
Nell’attuale assetto normativo, invece, l’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023 qualifica come grave illecito professionale esclusivamente l’aver fornito in gara informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le scelte della stazione appaltante, non assumendo più alcuna rilevanza l’omissione di informazioni.
Al riguardo, il Legislatore ha stabilito all’art. 96 comma 14, del Codice che “l’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98” e cioè ai fini della valutazione della gravità.
Alla luce del vigente quadro normativo, pertanto, seppur l’omessa comunicazione di una circostanza rilevante ai fini della partecipazione alla gara sia priva di autonoma rilevanza escludente, assume comunque rilevanza nel giudizio di affidabilità dell’operatore unitamente al fatto non dichiarato.
In merito, il Consiglio di Stato ha rilevato come la giurisprudenza amministrativa abbia osservato che “nel valutare un grave errore professionale che potrebbe portare all’esclusione di un concorrente dalla gara, la stazione appaltante deve condurre una complessa analisi articolata su due livelli. Inizialmente, è necessario valutare se il comportamento passato dell’operatore economico possa compromettere la sua affidabilità e integrità nei rapporti con l’Amministrazione. Una volta confermata la qualificazione negativa di detto operatore in base alla sua condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio sfavorevole possa essere previsto anche in relazione alla procedura di gara in questione”.
Applicando tale principio al caso in esame, il Supremo Consesso ha rilevato che la valutazione espressa dall’amministrazione non potesse ritenersi irragionevole o illogico, dovendosi ritenere legittimo il provvedimento di esclusione comminato nei confronti di un operatore economico che abbia omesso di comunicare le pendenze giudiziarie nelle quali è coinvolto, ciò anche se tali pendenze non riguardino ipotesi di reato ricomprese tra quelle tassativamente indicate dal Legislatore come causa di esclusione automatica o non automatica ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, laddove, come nella specie, tale omissione dichiarativa ha violato i principi guida indicati dal nuovo codice dei contratti (d.lgs. n. 36 del 2023), rappresentati dal principio del risultato (art. 1), dal principio di buona fede (art. 5), nonché dal principio della fiducia introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023.
In merito, il Consiglio di Stato ha osservato che “se, ai sensi della nuova disciplina, occorre, ai fini dell’esclusione automatica o non automatica, la necessaria sussistenza di una delle fattispecie espressamente previste come tassative per configurare un grave illecito professionale, nonché la necessaria prova di esse con uno dei mezzi tassativamente indicati al comma 6, non è invece mutata l’impostazione in ordine alla natura del potere dell’Amministrazione di valutazione circa l’idoneità dell’illecito professionale ad incidere sull’affidabilità dell’operatore economico in fattispecie riconducibili all’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36 cit.”.