

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 7323 del 2025 trae origine da una procedura aperta finalizzata all’affidamento di servizi di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, che ha visto risultare aggiudicataria, all’esito delle operazioni concorsuali, un Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
Avverso l’aggiudicazione, la società seconda classificata ha presentato ricorso avanti il TAR per la Campania, sede di Napoli, al fine di ottenere l’esclusione del RTI aggiudicatario e risultare, di conseguenza, la nuova affidataria della commessa.
Il Giudice di prime ha concluso per il rigetto del ricorso principale, confermando la legittimità dell’operato della Stazione appaltante; nei confronti di tale sentenza, la società seconda graduata ha presentato appello avanti il Consiglio di Stato, formulando molteplici e distinti motivi di censura.
Di particolare rilievo, ai fini del presente approfondimento, è il motivo di appello con il quale si è contestato che il RTI controinteressato dovesse essere escluso per la sopravvenuta perdita dei requisiti speciali in capo alla società mandataria, per effetto del trasferimento del ramo d’azienda, comprensivo dei requisiti messi a disposizione a favore della società mandataria, dall’impresa ausiliaria alla società mandante del Raggruppamento.
In altri termini, a detta della società appellante, il trasferimento del ramo d’azienda della società ausiliaria, ancorché avvenuto in favore della società mandante del medesimo Raggruppamento aggiudicatario, comporterebbe il venir meno dei requisiti speciali (ricompresi nel ramo ceduto in affitto) spesi in gara dalla società mandataria in forza del contratto di avvalimento stipulato.
Il Consiglio di Stato, anche alla luce di ulteriori approfondimenti istruttori disposti nel corso del giudizio, ha ritenuto non meritevole di accoglimento il motivo di gravame in esame.
Più nel dettaglio, il Supremo Consesso ha evidenziato come nel contratto di affitto di ramo d’azienda in questione fosse stato espressamente precisato che “il concessionario subentra nei contratti di avvalimento stipulati dal concedente”.
Non può ritenersi, pertanto, che la società ausiliata – mandataria del Raggruppamento aggiudicatario – abbia perduto i requisiti speciali forniti dall’impresa ausiliaria, essendo subentrata la stessa società mandante del RTI nel contratto di avvalimento.
Il Consiglio di Stato, nel confermare la correttezza della sentenza di primo grado, ha quindi riconosciuto la continuità degli effetti del contratto di avvalimento, ritenendo che il subentro della società mandante integri i requisiti speciali sia propri sia della mandataria, senza interruzioni del loro possesso e con mantenimento dell’efficacia del contratto originario.
Alla luce di quanto illustrato, si può dunque concludere che qualora, in corso di gara, l’impresa ausiliaria affitti il ramo d’azienda, comprensivo dei requisiti prestati, a un’altra impresa che è mandante del medesimo raggruppamento dell’ausiliata, non si verifica una perdita dei requisiti in capo al concorrente se il contratto di affitto prevede espressamente il subentro dell’affittuaria (la mandante) in tutti i contratti di avvalimento stipulati dalla concedente (l’ausiliaria).