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21 Gennaio 2026
La facoltà per le Regioni di acquistare mediante procedura negoziata senza bando i farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi introdotta dal d.l. 19 febbraio 2026, n. 19
19 Febbraio 2026

Le recenti modifiche introdotte al d.lgs. n. 231 del 2001

24 Gennaio 2026

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9.1.2025, il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, recante “Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive
dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673”.

Il d.lgs. n. 211 del 2025, in particolare, in attuazione della legge delega n. 91/2025 ha introdotto nel Codice penale le nuove figure di reato denominate “delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea” (art. 275-bis – 275-decies c.p.).

L’art. 6 del decreto in esame, modifica inoltre il d.lgs. n. 231 del 2001, introducendo la violazione delle misure restrittive come reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
In particolare, il nuovo art. 25-octies.2, d.lgs. n. 231 del 2001, rubricato “Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea”, estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti previsti dal Capo I-bis del Titolo I del Libro II del codice penale, prevedendo sanzioni pecuniarie determinate in percentuale sul fatturato globale annuo dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio precedente l’applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Nello specifico le sanzioni vanno:

  • dall’1% al 5% per i reati di violazione delle misure restrittive (art. 275- bis C.p.) e alla violazione delle condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dall’autorità (275-quater c.p.);
  • dallo 0,5% all’1% per le violazioni degli obblighi informativi verso le autorità competenti (art. 275-ter C.p.).

Sono inoltre previste sanzioni interdittive da un minimo di un anno a un massimo di sei anni e, in caso di reiterazione, l’aumento di un terzo della sanzione pecuniaria.

Le novità introdotte dal decreto in esame al d.lgs. n. 231 del 2001 comportano, pertanto, l’aggiornamento del MOG da parte degli Organismi di Vigilanza.

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