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Il richiamo al know how aziendale non è sufficiente a giustificare il diniego dell’accesso avversario all’offerta tecnica, se non è accompagnato da una motivata dimostrazione della segretezza commerciale.

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La pronuncia in esame è di particolare interesse, considerato che il tema dell’accesso agli atti, specialmente a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, viene sottoposto al vaglio della giurisprudenza amministrativa, la quale, mediante il suo operato, ne definisce con maggiore chiarezza la portata ed i limiti.

Nel caso di specie, il TAR Puglia si è pronunciato sul ricorso presentato da un operatore economico classificatosi al secondo posto nella graduatoria di una gara di appalto integrato, il quale ha richiesto l’accesso e la copia della documentazione dell’offerta tecnica della prima classificata.

Sebbene la ricorrente abbia ottenuto un punteggio superiore rispetto alla prima classificata per l’offerta tecnica, la medesima ha ribadito l’interesse all’accesso della documentazione avversaria “ai fini del proprio diritto di difesa, per verificare la legittimità delle operazioni di gara”.

La Stazione appaltante ha, “in attuazione dell’art. 36, comma 3”, ritenuto che la particolare tipologia dell’appalto de quo, connotato dall’utilizzo di peculiari tecnologie e segreti industriali, giustificasse l’accoglimento della “richiesta di non autorizzazione alla pubblicazione di parti della offerta come richiesto dai partecipanti”.

Il Giudice, tuttavia, ha ritenuto fondato il ricorso formulato dalla seconda classificata, accogliendo così la sua richiesta di dichiarare l’obbligo per l’Ente di fornire la versione integrale della documentazione relativa all’offerta tecnica della società prima graduata.

Nel caso di specie, ha tenuto a sottolineare il TAR Puglia che l’interesse all’ostensione dell’offerta tecnica avversaria sussiste anche se la ricorrente ha ricevuto il massimo punteggio per l’offerta tecnica, poiché “la conoscenza e verifica di quella altrui (anche se valutata con punteggio inferiore al proprio) potrebbe in ipotesi condurre a contestare quello dell’aggiudicataria, reclamandone uno ulteriormente inferiore e così recuperando il differenziale tra le due valutazioni”.

Nel merito delle motivazioni alla base del rigetto della richiesta di accesso alla documentazione integrale, il Giudice ha inteso richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo il quale “il richiamo al know how aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso”.

Inoltre, con specifico riferimento ai segreti tecnici e commerciali, i prodotti offerti in gara dagli operatori economici, anche se brevettati, non sono “necessariamente segreti (ed anzi verosimilmente, proprio perché brevettati, sono conoscibili, benché con diritto di uso esclusivo)”.

In altri termini, il giudice ha voluto chiarire che, anche qualora un bene oggetto di una gara d’appalto sia brevettato, ciò non comporta automaticamente che esso possieda un segreto tecnico e commerciale tale da giustificare, di per sé, l’impossibilità di rendere pubblici i documenti ad esso relativi.

Alla luce di quanto esposto, la società controinteressata, limitandosi a fare un riferimento generico al know how aziendale, “nulla ha dimostrato in ordine al carattere segreto delle informazioni commerciali contenute nelle schede tecniche”.

Pertanto, la decisione della Stazione appaltante di non fornire alla ricorrente l’integrale documentazione della prima classificata risulta incompatibile con il diritto di difesa della ricorrente, al fine di “verificare la legittimità delle operazioni di gara”.

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