

Nel caso in esame, un operatore economico ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione adottato dall’ente pubblico “Roma Capitale” concernente un appalto di servizi.
La gara de qua si è svolta, secondo la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36 del 2023.
La ricorrente, partecipante in qualità di mandataria di una costituenda associazione temporanea di impresa (ATI), si è classificata al secondo posto al termine della procedura di gara.
Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti formulato da quest’ultima, è stata lamentata la violazione dell’art. 68, comma 14, d.lgs. n. 36 del 2023.
In particolare, secondo la ricorrente, l’ATI aggiudicataria sarebbe stata meritevole di esclusione “giacché, nella fase cd. della prequalifica (ossia della manifestazione di interesse) si è presentata come operatore singolo, salvo poi associarsi in fase di presentazione dell’offerta, in riscontro alla lettera di invito inoltrata dalla stazione appaltante”.
Il Collegio ha giudicato infondato il motivo di gravame in parola.
Più nel dettaglio, la censura sviluppata dalla ricorrente risulta erronea, in quanto l’art. 68, comma 14, del Codice dei contratti pubblici vieta “semplicemente che, durante la fase della gara in senso stretto (ossia quella che si apre con la presentazione delle offerte), l’operatore concorra in modalità plurima, e sempreché lo stesso non dimostri che tale circostanza non abbia influito sull’esito del procedimento”.
Infatti, la situazione oggetto del ricorso rientra nella fattispecie prevista dal successivo comma 19 dell’art. 68, a mente del quale “in caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l’operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”.
Pertanto, viene espressamente ammesso che “l’operatore economico “prequalificato” come singolo presenti offerte in Ati quale mandatario (come avvenuto in ispecie)”.
Tale assunto, ha precisato il TAR Lazio, “è peraltro coerente con il tradizionale approdo della giurisprudenza anche con riferimento alle previgenti edizioni del Codice del codice contratti pubblici (v., ad es. art.48, co. 11 D.Lgs.n.50/2016; in giurisprudenza, cfr., quam multis, Tar Cagliari, 23.6.2020, n.355; Tar Perugia, 6.9.2018, n.494, che conferma anche la possibilità di associarsi in Ati con mandanti non invitate; sul punto, vedasi anche Consiglio di Stato, 16.1.2023, n.532)”.