

Il TAR ha pronunciato la sentenza in esame sul ricorso presentato da un operatore economico classificatosi al secondo posto in una procedura di gara concernente un appalto di servizi.
Il ricorrente, ritenendo illegittima la decisione dell’Amministrazione resistente, ha richiesto che venisse annullato il provvedimento di aggiudicazione disposto a favore del controinteressato primo graduato.
Nella fattispecie, la ricorrente ha eccepito la “manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità e irrazionalità dei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice” in ordine a due specifici criteri di valutazioni stabiliti dalla lex di gara, sostenendo, inoltre, che tali valutazioni “violano i principi del “risultato” e della “fiducia” di cui al comma 4 dell’art. 1 e al comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. n. 36 del 2023”.
Il TAR, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto non meritevole di accoglimento il motivo formulato dalla ricorrente.
Il Collegio ha ritenuto opportuno precisare, in particolare, che “la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità”.
Inoltre – ha sottolineato il Giudice di prime cure – nell’ambito di una gara da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come quella oggetto della pronuncia in esame, è “lasciato ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice anche quanto alla valutazione delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua efficienza, nonché quanto alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante”.
In altri termini, le censure che impingono il merito delle valutazioni della Commissione giudicatrice, benché opinabili, sono “inammissibili, poiché sollecitano un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 del D.Lgs. n. 104/2010, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, della palese inattendibilità e dell’evidente insostenibilità del giudizio compiuto”.
Nel caso in esame, secondo il Collegio, “con riguardo a nessuna delle censure articolate dalla ricorrente nelle valutazioni operate dalla commissione di gara risultano ravvisabili i predetti profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà”.
Pertanto, il Collegio ha rigettato il ricorso e confermato così la correttezza e la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice.