

Il TAR Lazio, sede di Roma, è stato chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso formulato da un operatore economico contro il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del RTI del quale lo stesso rivestiva la qualifica di capogruppo.
Più nel dettaglio, il Raggruppamento in questione, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara di appalto di servizi de qua, era composto da tre imprese che non avevano ancora conseguito la specifica qualificazione prescritta dalla lex specialis come requisito di minima, in quanto le relative istanze erano ancora in fase di valutazione.
Nel corso dello svolgimento della procedura di gara, la Stazione Appaltante ha disposto l’esclusione del Raggruppamento, poiché le due società mandanti non avevano ottenuto la qualificazione richiesta.
La società mandataria, in qualità di capogruppo del RTI, ha così impugnato il provvedimento di esclusione, ritenendo che la Stazione appaltante avesse violato la disciplina dell’art. 97 d.lgs. n.36/2023, concernente l’estromissione o la sostituzione di un partecipante al raggruppamento il quale, successivamente alla presentazione dell’offerta, perde un requisito di qualificazione.
Il TAR Lazio, sede di Roma, nel respingere il ricorso formulato, ha avuto cura di pronunciare alcuni importanti principi in materia di esclusione di un RTI.
In particolare, il Collegio ha precisato che l’art. 97 del Codice appalti consente di non escludere il raggruppamento nel caso in cui un suo partecipante perda, nel corso della procedura, un requisito di qualificazione “ab origine evidentemente posseduto”, a condizione che l’operatore economico ottemperi agli obblighi informativi e correttivi, previsti dal comma 1, e che ricorrano i presupposti di una diligente e tempestiva estromissione o sostituzione del soggetto interessato, come disciplinato dal comma 2.
Ad ogni modo, il rimedio previsto dall’art. 97 del Codice si applica soltanto per le sole ipotesi di carenza originaria dei “requisiti generali di partecipazione (artt. 95 e 96), e non anche quelli di ordine speciale (art. 100), qual è il requisito di qualificazione delle mandanti per cui è causa, per i quali il legislatore ha limitato l’applicabilità della norma ai soli casi di perdita, e non anche di carenza originaria”.
Il TAR Roma, nel confutare la tesi sostenuta dalla società ricorrente, ha quindi chiarito che il meccanismo previsto dall’art. 97 si applica esclusivamente nei casi di perdita dei requisiti di ordine speciale, di cui all’art. 100, intervenuta nel corso della procedura di gara; tale disciplina, al contrario, non è applicabile nei casi in cui tali requisiti risultassero carenti sin dall’avvio della procedura.
Il Collegio ha inoltre rilevato che, anche a voler sostenere la tesi della società ricorrente, il Raggruppamento escluso non aveva adempiuto agli oneri previsti dal medesimo art. 97 per evitare l’esclusione dalla procedura de qua.
Infatti, l’operatore economico, “per rimanere in gara, deve avere adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell’aggiudicazione”, e dunque comprovare di aver estromesso o sostituito il soggetto carente del requisito richiesto “con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata”.
Pertanto, ai sensi dell’art. 97, “ricade sull’operatore economico l’onere di comunicare tempestivamente le misure adottate per porre rimedio alla causa di esclusione”, che, nella fattispecie, il Raggruppamento escluso ha omesso di adempiere.