
In data 31 dicembre 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il decreto “correttivo” del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”), volto ad apportare, a meno di due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice appalti, alcune modifiche alla disciplina concernente le procedure ad evidenza pubblica.
A tal fine, oltre a trasmettere una tabella sinottica dalla quale è possibile sottoporre a confronto la disciplina dettata originariamente dal Codice dei contratti pubblici e quella attualmente vigente, così come modificata ad opera del decreto correttiva, si desidera comunicare che, a partire dalla presente newsletter e per i numeri successivi, verranno analizzate e approfondite le modifiche più significative introdotte dal d.lgs. n. 209 del 2024.
Nel presente numero, in particolare, viene esaminata la disciplina dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 100 d.lgs. n. 36 del 2023, così come modificata dall’art. 32 del Correttivo.
La modifica più rilevante relativa alla disciplina dei requisiti di ordine speciale è, senza dubbio, quella che ha riguardato il comma 11 dell’art. 100 del Codice dei contratti pubblici, concernente i requisiti, sia di “capacità economica e finanziaria”, sia di “capacità tecnica e professionale”, che le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture.
In particolari, con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria, le Amministrazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici di dimostrare di aver realizzato un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato “nel triennio precedente nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti” a quello di indizione della procedura.
Similmente, per quanto riguarda il requisito di capacità tecnica e professionale, il Correttivo ha modificato la previgente disciplina prevedendo che la lex di gara può richiedere agli operatori economici di comprovare di aver eseguito contratti analoghi a quello di affidamento, anche a favore di soggetti privati, “nel precedente triennio negli ultimi dieci anni” dalla data di indizione della procedura di gara.
In tal modo, il Legislatore ha inteso permettere agli operatori economici di comprovare la propria capacità tecnica ed economica con maggiore flessibilità, in linea con il principio del favor partecipationis.
L’obiettivo è rendere il processo di partecipazione più accessibile, facilitando l’ingresso alle gare pubbliche, senza comunque compromettere il necessario rigore nel garantire la qualità e l’affidabilità dei partecipanti.
Per quanto riguarda le altre disposizioni dell’art. 100 del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024, sono state principalmente apportate modifiche di coordinamento ai commi 7, 8, 9, 10 e 11, a seguito dell’introduzione del nuovo articolo 226-bis, che regola gli atti attuativi del Codice.