

In data 31 dicembre 2024, è entrato in vigore il Correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”), volto ad apportare rilevanti modifiche alla disciplina della materia dei contratti pubblici.
Nel prosieguo dell’analisi e dell’approfondimento delle modifiche più significative, si ritiene opportuno focalizzarsi sulla disciplina delle clausole sociali ex art. 57, così come modificata dall’art. 32 del Correttivo in parola.
Mette conto rilevare, innanzitutto, come il Correttivo abbia modificato la rubrica dell’art. 57, integrando l’espressione “e degli inviti” nella formulazione “Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti, nonché i criteri di sostenibilità energetica e ambientale”.
Il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire sul comma 1, riscrivendolo nella sua quasi totalità.
Nella nuova formulazione viene stabilito che le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti “inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a:
i. garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazione del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
ii. garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l’articolo 11” (enfasi aggiunte), vale a dire tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Tale nuova formulazione evidenzia l’intenzione del legislatore di applicare i criteri di sostenibilità ambientale e sociale non solo nei bandi di gara, ma anche nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti.
In buona sostanza, l’art. 57, comma 1, così come ridisegnato dal Correttivo, ribadisce e sollecita le stazioni appaltanti a considerare la sostenibilità ambientale e sociale in qualunque tipologia di affidamento.
Il secondo elemento di novità introdotto nell’art. 57 riguarda il richiamo all’Allegato II.3, rubricato “Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti”, inserito da parte del Correttivo nel nuovo comma 2 bis.
Testualmente, il Correttivo ha avuto cura di evidenziare che “l’Allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate”.
L’Allegato II.3 deve, dunque, essere preso in considerazione per l’attribuzione dei punteggi tecnici premianti in ambito di sostenibilità sociale.
Di conseguenza, nelle procedure che prevedono un confronto competitivo con l’assegnazione di punteggi tecnici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono invitati a considerare criteri premianti volti a favorire l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore ai trentasei anni, e donne.