
In data 31 dicembre 2024, è entrato in vigore il nuovo Correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”), volto ad apportare rilevanti modifiche alla disciplina della materia dei contratti pubblici.
Nel prosieguo dell’analisi e dell’approfondimento delle modifiche più significative, si ritiene opportuno focalizzarsi sulla disciplina dell’”Accordi quadro” ex (art. 59) e della “Revisione prezzi” (art. 60), così come modificata dal Correttivo.
Con riferimento allo strumento dell’Accordo quadro, modificato dall’art. 22 d.lgs. 209 del 2024, l’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023 è stato modificato nella parte in cui, dopo il primo periodo, è stato aggiunto che la decisione a contrarre relativa agli Accordi quadro deve indicare “le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture”.
Inoltre, è stato previsto che nei casi di cui all’art. 59, comma 4, lett. a), la decisione a contrarre deve indicare “altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi”.
Il Correttivo appalti ha altresì avuto cura di introdurre un nuovo comma 5 bis, finalizzato a disciplinare eventuali alterazioni dell’equilibrio contrattuale.
In particolare, quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell’Accordo quadro non sia possibile “preservare l’equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell’operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula”.
Parimenti, viene espressamente prevista la facoltà per la Stazione appaltante o per l’appaltatore di invocare la risoluzione dell’Accordo quadro per eccessiva onerosità sopravvenuto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 122, comma 5, Codice dei contratti pubblici, “quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell’accordo non sia possibile preservare l’equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede”.
L’istituto della revisione prezzi è stato significativamente modificato dalla nuova disciplina introdotta dal Correttivo appalti.
In particolare, oltre alle modifiche apportate all’art. 60 del Codice dei contratti pubblici da parte dell’art. 23 del d.lgs. n. 209 del 2024, l’art. 86 del Correttivo ha altresì introdotto il nuovo Allegato II.2 bis.
Più nel dettaglio, viene ora specificato che le clausole di revisione prezzi, che devono essere obbligatoriamente inserite da parte della Stazione appaltante nei documenti di gara, sono riferite alle prestazioni oggetto del contratto.
Queste clausole si attivano al verificarsi di condizioni di natura oggettiva “che determinano:
a) una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire” (comma 2).
Il nuovo comma 2 bis dell’art. 60 stabilisce che per gli appalti di servizi e forniture, resta salva la facoltà di inserire nel contratto, “oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti”. In questo caso, l’incremento di prezzo riconosciuto di tali meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo non viene “considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi”.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi (commi 3, 4 e 4 bis):
– con riguardo ai contratti di lavori, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT elaborati sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla tabella A dell’allegato II.2 bis;
– con riferimento ai contratti di servizi e forniture, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie. Questi indici sono pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT.
Con riferimento agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). In tal caso, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture (comma 4 ter,).
Infine, l’art. 60, comma 4 quater, ha avuto cura di specificare il ruolo che ricopre il nuovo Allegato II.2 bis, il quale “disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto”.