

In data 31 dicembre 2024, è entrato in vigore il nuovo Correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”), volto ad apportare rilevanti modifiche alla disciplina della materia dei contratti pubblici.
Nel prosieguo dell’analisi e dell’approfondimento delle modifiche più significative, si ritiene opportuno focalizzarsi sulla disciplina del “Subappalto” ex art. 119 d.lgs. n. 36 del 2023, così come modificata dal Correttivo.
Più nel dettaglio, l’art. 41 del Correttivo ha aggiunto al comma 2 dell’art. 119 del Codice dei contratti pubblici che i contratti di subappalto sono stipulati, “in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese”, fermo restando per gli operatori economici la possibilità di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese “per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”.
Inoltre, è stato inserito un nuovo comma 2 bis, ai sensi viene previsto che nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante “è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto”.
Tali clausole devono essere “determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2”.
All’art. 119, comma 12, d.lgs. n. 36 del 2023, viene ora previsto che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, “purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente”.
Viene altresì specificato che nei casi di cui all’articolo 11, comma 2 bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, “è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis”.
Nel comma 17 viene poi precisato che, nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto (si tratta, dunque, del c.d. subappalto a cascata), “si applicano a quest’ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto”.
Infine, come ultimo periodo del comma 20 dell’art. 119, è stato aggiunto che i certificati richiesti dai subappaltatori relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite “possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori”.