

In data 31 dicembre 2024, è entrato in vigore il nuovo Correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”), volto ad apportare rilevanti modifiche alla disciplina della materia dei contratti pubblici.
Nel prosieguo dell’analisi e dell’approfondimento delle modifiche più significative, si ritiene opportuno focalizzarsi sulla disciplina dei “Consorzi non necessari” e del c.d. “cumula alla rinfusa ex art. 67 d.lgs. n. 36 del 2023, così come modificata dal Correttivo.
Più nel dettaglio, l’art. 27 del Correttivo ha integrato il comma 1 e abrogato il comma 2 dell’art. 67 del Codice dei contratti pubblici, prevedendo ora – al comma 1 – che “i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall’allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104”.
Il criterio del cumulo alla rinfusa opera, dunque, sia per i contratti aventi ad oggetto lavori che per i contratti aventi ad oggetto forniture e servizi.
Inoltre, è stato inserito, al comma 4, che i consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre, e “quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre”.
Il comma 5 è stato modificato per estendere, oltre ai consorzi di cooperative già previsti, anche ai consorzi tra imprese artigiane la possibilità di partecipare alla procedura di gara, specificando che questi si avvalgono “requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono”.
Infine, per quanto concerne la possibilità di ricorrere al contratto di avvalimento, questo può avere ad oggetto “solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile”.