

Un operatore economico ha formulato ricorso al TAR Lazio, sede di Roma, avverso il provvedimento di aggiudicazione relativo a una gara di appalto di servizi, per la quale si è classificato secondo nella graduatoria finale.
Più nel dettaglio, parte ricorrente ha contestato l’errata attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica da parte della Commissione di gara, sostenendo che l’offerta presentata avrebbe dovuto portare l’Organo tecnico a riconoscere un punteggio più elevato, che le avrebbero permesso di ottenere l’aggiudicazione della commessa.
Il Collegio ha, quindi, esaminato con attenzione la documentazione presentata dalla ricorrente in occasione della gara, osservando che la “Commissione di gara non abbia valutato il contenuto dell’offerta tecnica nel suo complesso in quanto, se lo avesse fatto, avrebbe rilevato quantomeno la necessità di domandare chiarimenti all’odierna ricorrente”, in quanto l’offerta poteva presentare alcuni profili di ambiguità del contenuto nei differenti paragrafi in cui era articolata.
In tal caso, secondo il TAR Roma, “anche a voler ritenere che l’offerta potesse essere ritenuta in qualche modo ambigua, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare un soccorso procedimentale per consentire alla ricorrente di chiarire i termini dell’offerta”.
Tale orientamento è stato altresì sostenuto dal Collegio giudicante in base alla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, a mente della quale il c.d. soccorso procedimentale “si applica proprio per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica e di quella economica”.
Si tratterebbe, secondo tale orientamento giurisprudenziale, di un’ipotesi di soccorso istruttorio in senso stretto che “abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica”.
Il Collegio, pertanto, ha accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione intervenuta, ritenendo che la Commissione di gara abbia errato “nell’interpretare l’offerta tecnica della ricorrente senza rilevare quantomeno la sua ambiguità e consentire alla stessa, attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio, di chiarire la portata”, tenendo sempre a mente che una simile operazione non potesse “comportare una eventuale correzione o integrazione dell’offerta stessa e la violazione della par condicio tra i concorrenti”.