
Il TAR per la Lombardia, sede di Brescia, si è pronunciato in merito al ricorso presentato da un operatore economico avverso il provvedimento che ha disposto la sua esclusione da una gara di appalto di lavori.
In particolare, la Stazione appaltante, consultando il Casellario informatico dell’Anac, ha riscontrato l’omessa dichiarazione da parte della concorrente di ben due risoluzioni contrattuali per inadempimento intervenute nel corso del 2023, limitandosi, nei documenti di gara, a dichiarare risoluzioni contrattuali più risalenti (2017 e 2020).
Il tutto, in violazione della lex specialis della gara de qua, in ragione della quale ciascun operatore economico aveva l’obbligo di dichiarare eventuali risoluzioni contrattuali per inadempimento verificatesi nei tre anni precedenti all’indizione della gara.
La Stazione appaltante ha così disposto l’esclusione della ricorrente in applicazione del combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e) et 98, comma 1, lett. b) et c), d.lgs. n. 36 del 2023.
In buona sostanza, la Stazione Appaltante ha ritenuto rilevanti, ai fini del provvedimento di esclusione, “sia la circostanza che l’operatore economico abbia omesso di dichiarare in gara le predette due risoluzioni contrattuali subite nel corso del 2023, limitandosi a dichiararne altre due risalenti al 2017 e 2020, e quindi anteriori al triennio rilevante ai fini del requisito in questione; sia il fatto di essere incorso in plurime risoluzioni contrattuali per inadempimento, idonee ad incidere sulla affidabilità e integrità dell’operatore medesimo”.
Il TAR Brescia ha ritenuto infondato il ricorso presentato avverso il provvedimento di esclusione.
Il Collegio ha, infatti, valutato come legittima l’esclusione disposta dalla Stazione appaltante sulla base dell’illecito professionale grave a carico della concorrente, “sia in relazione alla fattispecie di cui alla lettera c) dell’art. 98 comma 3, per il fatto di essere incorsa in due precedenti risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, sia la fattispecie di cui alla lettera b) della stessa norma, per il fatto di aver omesso di dichiarare in gara le predette risoluzioni”.
Inoltre, ha evidenziato il Giudice lombardo, la giustificazione addotta dalla ricorrente “di non aver dichiarato le predette circostanze perché, alla data della domanda, erano ancora pendenti sia l’istruttoria da parte dell’ANAC ai fini dell’eventuale annotazione sia i termini per proporre le azioni risarcitorie in sede civile, non è pertinente né fondata”.
La ricorrente, invero, era comunque tenuta a dichiarare in gara le risoluzioni intervenute “stante, da un lato il preciso obbligo dichiarativo previsto a carico dei concorrenti dal citato art. 96 comma 14 del Codice Appalti, e dall’altro l’autonomia delle valutazioni spettanti alla stazione appaltante rispetto a quelle riservate all’ANAC e al giudice civile”.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso il TAR, la violazione dell’obbligo dichiarativo che incombeva sulla ricorrente “è tale di per sé da connotare in termini di gravità la condotta dell’operatore economico, ai sensi del citato art. 96, comma 14, venendo in considerazione una condotta omissiva e fuorviante dell’operatore dolosamente preordinata ad influenzare il processo decisionale della stazione appaltante in merito alla sussistenza, o meno, dei requisiti di partecipazione dell’operatore, e quindi ad incidere oggettivamente sull’integrità e affidabilità di quest’ultimo”.