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L’operatore economico è tenuto a dichiarare in gara le risoluzioni intervenute stante, da un lato, il preciso obbligo dichiarativo previsto a carico dei concorrenti dall’art. 96 comma 14 del Codice Appalti, e, dall’altro, l’autonomia delle valutazioni spettanti alla Stazione appaltante rispetto a quelle riservate all’Anac e al giudice civile.
20 Gennaio 2025
Deve tenersi per ferma la non soccorribilità, sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante, degli elementi che costituiscono, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta tecnica o economica, con la conseguenza che non si possono emendare le carenze o le irregolarità inerenti ai requisiti di ordine speciale qualora siano richiesti come elementi caratterizzanti l’offerta
14 Febbraio 2025

La nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata più perspicuamente in termini di equo ribasso, nozione frutto dell’esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato posto a base di gara e minimum inderogabile evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell’affidamento

27 Gennaio 2025

Con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato è intervenuto per risolvere l’apparente contrasto formatosi in merito al rapporto tra la disciplina sull’equo compenso dettata dalla L. n. 49 del 2023 e il Codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo agli appalti concernenti l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura.

La quaestio iuris ha ormai dato origine ad un vero e proprio contrasto giurisprudenziale.

Da un lato, infatti, vi è un orientamento, al quale si è allineato anche il TAR Veneto, sez. III, con la sentenza n. 632 del 3 aprile 2024, oggetto dell’appello in esame, che ritiene applicabile la disciplina sull’equo compenso di cui alla legge n. 49 del 2023 anche alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Dall’altro lato, vi è l’orientamento di segno opposto, incentrato sulla “incompatibilità tra i due sistemi normativi con esclusione dell’applicazione delle regole dell’equo compenso alle procedure di gara regolate dal codice dei contratti pubblici”; secondo tale ultima tesi, dunque “sarebbe praticabile il ribasso sui corrispettivi professionali, in quanto la loro congruità rimarrebbe, in ogni caso, adeguatamente assicurata dal modulo procedimentale di verifica dell’anomalia dell’offerta”.

Al fine di superare detto contrasto, il Consiglio di Stato ha osservato, innanzitutto, “che i due plessi normativi in parola devono essere interpretati ed applicati in modo integrato e coordinato valorizzando le rispettive rationes legis, l’una proconcorrenziale per la disciplina sui contratti pubblici, l’altra di favor del professionista intellettuale per la disciplina sull’equo compenso”.

Secondo l’Alto Consesso, in particolare, “si dissolve ogni dubbio di possibile antinomia tra la disciplina sui contratti pubblici e quella sopravvenuta sull’equo compenso, la cui sfera di applicabilità è peraltro dichiaratamente estesa alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Ne consegue, dunque, che la nozione di equo compenso applicabile alla disciplina dei contratti pubblici “deve essere riformulata più perspicuamente in termini di equo ribasso, nozione frutto dell’esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato posto a base di gara e minimum inderogabile evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell’affidamento”.

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