
La sentenza n. 1233 del 14 febbraio 2025 della Sezione V del Consiglio di Stato fornisce importanti principi con riferimento all’applicazione del soccorso istruttorio nei procedimenti di gara, con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione.
Uno dei motivi di maggior rilevanza sollevati dall’appellante concerne la presunta violazione della disciplina del soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante, in relazione all’inammissibilità di modifiche alle dichiarazioni precedentemente rilasciate dall’operatore economico.
Il Consiglio di Stato, al termine del giudizio oggetto della presenta pronuncia, ha ritenuto infondata la censura sollevata dall’appellante.
L’Alto Consesso, in particolare, ha sottolineato che l’art. 83, comma 9, d. lgs. n. 50 del 2016 – ratione temporis applicabile – principia, circoscrivendo il perimetro dell’istituto alle “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, che possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio”.
La disciplina legislativa, riprodotta dal vigente art. 101, d.lgs. n. 36 del 2023, consente di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio anche in caso di mancanza, degli elementi e del documento di gara unico europeo, comprendendo, quindi, anche i requisiti di qualificazione, con il limite del contenuto dell’offerta economica e dell’offerta tecnica.
Risulta ammesso, dunque, sia il soccorso integrativo o completivo, finalizzato al “recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente all’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico)”, sia il soccorso sanante, che permette di “rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa”.
Inoltre, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il Consiglio di Stato ha sottolineato che la norma ammette la soccorribilità anche in caso di omessa allegazione del contratto di avvalimento, purché documentabile con atti di data certa, vale a dire anteriore al termine di presentazione delle offerte.
Ad ogni modo, l’Alto Consesso ha ritenuto opportuno sottolineare la diversa operatività dell’istituto del soccorso istruttorio in relazione a quanto stabilito dalla lex specialis.
In particolare, in una diversa pronuncia della stessa Sezione del Consiglio di Stato (n. 7870 del 21.8.2023), richiamata nella sentenza in esame, l’Alto Consesso ha sottolineato come debba tenersi per ferma la non soccorribilità, sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante, degli elementi integranti il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, con la conseguenza che “non si possono emendare le carenze o le irregolarità inerenti ai requisiti di ordine speciale” qualora questi siano finalizzati a “strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara”.
Nel caso appena richiamato, la lex specialis aveva previsto il possesso di determinati titoli di studio come elemento che “va a strutturare l’offerta, cioè ne costituisce una caratteristica intrinseca”.
Al contrario, qualora i requisiti di ordine professionale e tecnico non costituiscano elementi dell’offerta, come nel caso deciso con la pronuncia oggetto di disamina, questi possono essere oggetto di soccorso istruttorio nei termini indicati dal Codice dei contratti pubblici.