logo zoppellari-01logo zoppellari-01logo zoppellari-01logo zoppellari-01
  • Home
  • Lo studio
  • I professionisti
  • Aree di Attività
    • Appalti pubblici
    • Healthcare & Life sciences
    • Diritto civile
    • Compliance
  • Approfondimenti
  • Webinar
  • Newsletter
  • Contatti
✕
La nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata più perspicuamente in termini di equo ribasso, nozione frutto dell’esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato posto a base di gara e minimum inderogabile evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell’affidamento
27 Gennaio 2025
La certificazione di parità di genere attiene ad una condizione soggettiva intrinseca dell’azienda che non può costituire oggetto di un contratto di avvalimento, non costituendo una risorsa da mettere a disposizioni di terzi per l’impiego nell’esecuzione di un lavoro o di un servizio
20 Febbraio 2025

Deve tenersi per ferma la non soccorribilità, sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante, degli elementi che costituiscono, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta tecnica o economica, con la conseguenza che non si possono emendare le carenze o le irregolarità inerenti ai requisiti di ordine speciale qualora siano richiesti come elementi caratterizzanti l’offerta

14 Febbraio 2025

La sentenza n. 1233 del 14 febbraio 2025 della Sezione V del Consiglio di Stato fornisce importanti principi con riferimento all’applicazione del soccorso istruttorio nei procedimenti di gara, con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione.

Uno dei motivi di maggior rilevanza sollevati dall’appellante concerne la presunta violazione della disciplina del soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante, in relazione all’inammissibilità di modifiche alle dichiarazioni precedentemente rilasciate dall’operatore economico.

Il Consiglio di Stato, al termine del giudizio oggetto della presenta pronuncia, ha ritenuto infondata la censura sollevata dall’appellante.

L’Alto Consesso, in particolare, ha sottolineato che l’art. 83, comma 9, d. lgs. n. 50 del 2016 – ratione temporis applicabile – principia, circoscrivendo il perimetro dell’istituto alle “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, che possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio”.

La disciplina legislativa, riprodotta dal vigente art. 101, d.lgs. n. 36 del 2023, consente di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio anche in caso di mancanza, degli elementi e del documento di gara unico europeo, comprendendo, quindi, anche i requisiti di qualificazione, con il limite del contenuto dell’offerta economica e dell’offerta tecnica.

Risulta ammesso, dunque, sia il soccorso integrativo o completivo, finalizzato al “recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente all’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico)”, sia il soccorso sanante, che permette di “rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa”.

Inoltre, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il Consiglio di Stato ha sottolineato che la norma ammette la soccorribilità anche in caso di omessa allegazione del contratto di avvalimento, purché documentabile con atti di data certa, vale a dire anteriore al termine di presentazione delle offerte.

Ad ogni modo, l’Alto Consesso ha ritenuto opportuno sottolineare la diversa operatività dell’istituto del soccorso istruttorio in relazione a quanto stabilito dalla lex specialis.

In particolare, in una diversa pronuncia della stessa Sezione del Consiglio di Stato (n. 7870 del 21.8.2023), richiamata nella sentenza in esame, l’Alto Consesso ha sottolineato come debba tenersi per ferma la non soccorribilità, sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante, degli elementi integranti il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, con la conseguenza che “non si possono emendare le carenze o le irregolarità inerenti ai requisiti di ordine speciale” qualora questi siano finalizzati a “strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara”.

Nel caso appena richiamato, la lex specialis aveva previsto il possesso di determinati titoli di studio come elemento che “va a strutturare l’offerta, cioè ne costituisce una caratteristica intrinseca”.

Al contrario, qualora i requisiti di ordine professionale e tecnico non costituiscano elementi dell’offerta, come nel caso deciso con la pronuncia oggetto di disamina, questi possono essere oggetto di soccorso istruttorio nei termini indicati dal Codice dei contratti pubblici.

Condividi

Post correlati

German different tax forms and magnifying glass pointed on 2022 inscription. The concept of taxpaying perion and accontant work

9 Dicembre 2025

Ai fini dell’esclusione dalla gara, la Stazione appaltante è legittimata ad utilizzare documenti reperiti al di fuori dal FVOE


Continua a leggere

Many documents in folders on light grey background, closeup

1 Dicembre 2025

Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti è necessario un bilanciamento che individui un punto di equilibrio tra le esigenze di riservatezza e quelle di trasparenza proprie delle procedure di evidenza pubblica


Continua a leggere

Business report. Graphs and charts.Business concept.

21 Novembre 2025

Le conseguenze in capo all’operatore economico e alla stazione appaltante derivanti dall’intervento di un nuovo CCNL di settore


Continua a leggere
Indirizzi utili

40124 BOLOGNA
Via Vascelli, n. 8

20122 MILANO
Via Conservatorio, n. 15

00186 ROMA
Largo di Torre Argentina, n. 11

Contatti

Telefono 051.644.75.65
Telefax 051.644.74.79
e-mail segreteria@zoppellarieassociati.it

Realizzazione a cura di Sphaera
Privacy Policy Cookie Policy