

Il TAR Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 4221 del 26 febbraio 2025, ha ribadito importanti principi in materia di principio di equivalenza, codificato dall’art. 79 e dall’Allegato II.5 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023).
Nella fattispecie, parte ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta nei confronti del controinteressato, censurando la carenza, nei prodotti da quest’ultima offerti, di alcune delle caratteristiche di minima richieste dalla lex specialis.
Punto decisivo della controversia, è costituito dalla possibile “violazione del principio di equivalenza, quale canone immanente alle procedure di gara o comunque di evidenza pubblica, anche nelle forme negoziate o similari”.
Le stazioni appaltanti, dunque, devono valutare la conformità delle singole offerte “non tanto in senso formale, quanto piuttosto in senso sostanziale, dovendo verificare, sulla base di quanto contenuto negli atti di gara, se il prodotto offerto dalla società aggiudicataria fosse funzionalmente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, secondo il principio di equivalenza”.
Il principio di equivalenza comporta che un’offerta non possa essere esclusa sulla base del “meccanico riscontro per cui i prodotti o i servizi non sono muniti della specifica certificazione tecnica richiesta, qualora l’impresa dimostri che essi sono sostanzialmente e funzionalmente equivalenti alle specifiche richieste”.
In altri termini, tale principio “sottende una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, riscontrabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata”.
Infatti, qualora la Stazione appaltante decida di accettare solo ed esclusivamente un prodotto esattamente corrispondente a tutti i parametri e le caratteristiche descritte dalla lex specialis, si “determinerebbe la sostanziale violazione di quel principio di equivalenza che ha alla sua base fondamentali e non eludibili esigenze di tutela concorrenziale e “par condicio”.
Inoltre, sebbene nel caso di specie la Stazione appaltante avesse espressamente previsto l’applicazione di tale principio, il TAR Lazio, sede di Roma, ha avuto cura di specificare come l’equivalenza “trovi applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e che la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis”.
L’unico limite che incontra il principio di equivalenza è rappresentato, infatti, dalla “difformità del bene o del servizio, rispetto a quello descritto dalla lex specialis, ovvero quando venga a configurarsi una ipotesi di aliud pro alio non rimediabile”.
Alla luce delle considerazioni esposte, il TAR Lazio, sede di Roma, rilevato che, nel caso di specie, la Stazione appaltante avesse accertato che il prodotto offerto dalla società aggiudicataria fosse equivalente dal punto di vista funzionale rispetto a quello specificato nella lex specialis, ha respinto il ricorso.