
Con ricorso formulato al TAR Lombardia, sede di Milano, un operatore economico attivo nel settore farmaceutico ha contestato la decisione adottata da due aziende sanitarie della Regione Lombardia di indire autonomamente procedure di gara per l’approvvigionamento di un determinato farmaco.
La ricorrente sostiene di essere pregiudicata dalle due procedure di appalto in questione, poiché, al momento della loro indizione, risultava ancora operante un Accordo quadro stipulato dal medesimo operatore economico con ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti), avente proprio ad oggetto la fornitura del suddetto farmaco a favore di tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, i quali, pertanto, sarebbero obbligati ad utilizzare tale canale per i propri approvvigionamenti senza possibilità di indire in proprio nuove gare.
Il Collegio, ritenendo fondata la censura sollevata dalla ricorrente, ha accolto il ricorso.
Infatti, dalla disamina della normativa applicabile al caso di specie, e in particolare quella riguardante i meccanismi di approvvigionamento da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, emerge come questi ultimi siano tenuti a “effettuare i propri approvvigionamenti attraverso le convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori”, che, nel caso di specie, è rappresentato dall’Azienda Regionale competente.
Tale scelta è posta “all’evidente fine di superare la frammentazione delle stazioni appaltanti e di eliminare conseguentemente l’inefficienza insita nella parcellizzazione delle procedure di gara. Occorre infatti tenere conto che la centralizzazione delle procedure di approvvigionamento, oltre ad assicurare economie di scala, comporta l’annullamento dell’asimmetria informativa che si crea tra le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici”.
Il Collegio ha preso posizione anche sull’orientamento giurisprudenziale secondo il quale un singolo ente può indire autonomamente una procedura di gara, anche in presenza di convenzioni stipulate da soggetti aggregatori aventi ad oggetto lo specifico bene per il quale è necessario l’approvvigionamento, qualora dimostri che l’acquisto autonomo comporta un risparmio di spesa.
Tale orientamento, secondo il Giudice lombardo, non può essere condiviso “per quanto riguarda specificamente la posizione degli enti del servizio sanitario nazionale”.
Secondo il Collegio, dunque, si ritiene preferibile l’orientamento secondo il quale “l’obbligo di approvvigionamento attraverso l’utilizzo delle procedure di aggiudicazione centralizzate sussiste anche quando il singolo ente dimostri di essere in grado di ottenere condizioni più favorevoli rispetto a quelle emergenti dai contratti stipulati dai soggetti aggregatori”.
L’unica eccezione all’obbligo di approvvigionamento aggregato sussiste “solo nel caso in cui non vi siano contratti centralizzati in essere aventi ad oggetto lo specifico bene per il quale è necessario l’approvvigionamento”.