

La pronuncia della Sezione V del Consiglio di Stato, oggetto di studio, appare di particolare interesse e rilevanza, in quanto contribuisce a definire l’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 106, comma 8, d.lgs. n. 36 del 2023, con specifico riferimento alla figura dei consorzi di società cooperative di produzione e lavoro disciplinata dalla L. n. 422 del 1990.
Si ricorda, per chiarezza espositiva, che l’art. 106, comma 8, Codice dei contratti pubblici disciplina le riduzioni applicabili dall’operatore economico sull’importo della c.d. garanzia provvisoria.
Quello della cauzione provvisoria è un istituto di fondamentale rilevanza in materia di procedure ad evidenza pubblica, in quanto, “oltre a una funzione di garanzia in senso stretto, serve anche a prevenire comportamenti dell’offerente rientranti in generale nel patto d’integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche che consiste nell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede. Nella fase fisiologica, la cauzione assolve alla funzione di evidenziare la serietà e l’affidabilità dell’offerta”.
Il comma 8 dell’art. 106 disciplina, per l’appunto, le diverse ipotesi di riduzione dell’importo della garanzia che costituiscono, in buona sostanza, le eccezioni alla regola generale contenuta al comma 1 del medesimo articolo.
Tali eccezioni alla regola generale della garanzia contenuta al comma 1, “sono tassativamente previste (comma 8, n.d.r.) e non è in alcun modo possibile enucleare nuove eccezioni mediante creazione di norme inespresse”.
Nella fattispecie, l’appellante incidentale, un consorzio di società cooperative di produzione e lavoro ex L. n. 422 del 1990 composto soltanto da micro, piccole e medie imprese, ha sostenuto di potere beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria riservata dall’art. 106, comma 8, d.lgs. n. 36 del 2023 alle M.P.M.I.
L’Alto Consesso, sul punto, ha ritenuto di non condividere quanto affermato dall’appellante incidentale.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha precisato che la figura del consorzio di società cooperative di produzione e lavoro ex L. n. 422 del 1990 non rappresenta un consorzio ordinario, in quanto, al contrario, “presenta caratteristiche analoghe a quelle dei consorzi stabili”, e, per tale motivo rappresenta “l’unico centro di imputazione e di riferimento di interessi”.
In particolare, a differenza dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari, il consorzio stabile “è un nuovo e peculiare soggetto giuridico, promanante da un contratto a dimensione associativa tra imprese, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale da un rapporto tra le stesse imprese di tipo organico, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, sicché unico interlocutore con l’amministrazione appaltante è il medesimo consorzio, con la conseguenza che i requisiti speciali di idoneità tecnica e finanziaria ben possono essere posseduti in capo al consorzio stesso”.
Per tale motivo, la disciplina di cui all’art. 108, comma 6, d.lgs. n. 36 del 2023 non può essere applicabile nei confronti dei consorzi di società cooperative di produzione e lavoro ex L. n. 422 del 1990, in quanto questi “partecipano alle procedure di affidamento in qualità di enti soggettivamente a sé stanti, portatori di un interesse proprio, sia pure finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate”, ed essendo enti soggettivamente a sé stanti, “e non essendo previsti tra i soggetti che possono fruire delle riduzioni previste dall’art. 106 comma 8 del Codice, non ne possono pretendere l’applicazione”.