
La pronuncia della Sezione V del Consiglio di Stato oggetto del presente approfondimento riveste particolare interesse e rilevanza, in quanto contribuisce a definire con maggiore precisione e chiarezza la disciplina e l’ambito di applicazione del c.d. rito super-accelerato in materia di accesso agli atti di cui all’art. 36, commi 4 ss., d.lgs. n. 36 del 2023.
L’art. 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici stabilisce, infatti, che l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario al termine delle operazioni concorsuali viene resa disponibile dalla Stazione appaltante – unitamente ai verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione – nella piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata da quest’ultima per lo svolgimento della procedura gara, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione; parimenti, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, le offerte dagli stessi presentati.
Inoltre, sempre nella comunicazione dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte: tali decisioni possono essere impugnate, ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.
Ciò che il Legislatore del nuovo Codice appalti non chiarisce in modo inequivocabile è quale sia il termine entro cui è possibile impugnare le decisioni della Stazione appaltante relative all’oscuramento delle offerte degli operatori economici, qualora tali decisioni non vengano comunicate contestualmente all’aggiudicazione.
Il Consiglio di Stato, nell’ambito della pronuncia de qua, ha peraltro evidenziato la presenza di plurimi orientamenti giurisprudenziali espressi da parte dei Tribunali amministrativi regionali.
Al fine di risolvere la quaestio iuris in esame, l’Alto Consesso ha avuto cura di evidenziare che laddove la decisione dell’Ente appaltante sull’istanza di oscuramento non sia comunicata contestualmente all’aggiudicazione, ma sia comunicata solo successivamente – all’esito dell’istanza di accesso da parte del soggetto interessato -, la conseguenza non è quella dell’inapplicabilità del rito super-accelerato, ma riguarda piuttosto alla individuazione del dies a quo del termine di dieci giorni, fissato per l’impugnazione.
In tal caso, infatti, il termine di dieci giorni decorre dalla successiva comunicazione da parte della Stazione appaltante e non dalla comunicazione dell’aggiudicazione, atteso che l’impugnazione de qua ha “ad oggetto non l’aggiudicazione, ma la decisione assunta sulla richiesta di oscuramento che non si può desumere implicitamente dalla mera comunicazione dell’aggiudicazione, da cui non trapeli né la richiesta di oscuramento né alcun elemento in tal senso”.
Non può escludersi, in altri termini, l’applicabilità del termine di impugnazione di dieci giorni nelle ipotesi in cui “la stazione appaltante, in violazione dell’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, ometta, integralmente o parzialmente, di mettere a disposizione dei primi cinque concorrenti classificati le offerte degli altri, senza neppure dare atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento”.
Risulta, pertanto, irrilevante, nell’ambito dei termini di impugnazione, che la Stazione appaltante abbia adottato la decisione relativa alle richieste di oscuramento delle offerte in un momento successivo rispetto alla comunicazione dell’aggiudicazione, ancorché ciò costituisca un errore procedimentale.
In definitiva, ha concluso il Consiglio di Stato, il rito super-accelerato di cui agli artt. 36, commi 4 e ss., d.lgs. n. 36 del 2023 si applica “all’impugnazione di tutte le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte che, in base ai commi precedenti del medesimo articolo, dovrebbero essere oggetto di ostensione, ma il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso decorre dal momento della loro comunicazione, che può avvenire contestualmente all’aggiudicazione, come nel modello prefigurato dal legislatore, o successivamente”.