

Con la pronuncia oggetto di studio, la Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha inteso ribadire e chiarire taluni fondamentali principi in materia di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 d.lgs. n. 36 del 2023.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha, dapprima, individuato la ratio dell’istituto in esame nella necessità di “evitare, nei limiti del possibile, ovvero garantendo comunque la paritaria posizione dei concorrenti, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano in un disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa”.
A tal fine, il comma 3 dell’art. 101 legittima le stazioni appaltanti a richiedere ai concorrenti, qualora lo ritengano necessario, chiarimenti o spiegazioni in merito ai contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate in gara, al fine di “consentire l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, per pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto”.
Detti chiarimenti, ad ogni modo, non possono comportare, quale effetto, una modifica del contenuto dell’offerta tecnica o economica, in ossequio al rigoroso principio della par condicio tra i concorrenti.
Per tale motivo, ha evidenziato il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, va esclusa la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio nel caso di incompletezza e indeterminatezza dell’offerta.
L’istituto del soccorso istruttorio è ammissibile esclusivamente nei casi in cui l’offerta tecnica o economica presenti ambiguità o errori ictu oculi evidenti, tali da legittimare un intervento di rettifica d’ufficio, e suscettibili di essere risolti mediante “meri chiarimenti o … puntualizzazioni”.
Non è, infatti, in alcun modo consentito procedere, in tale sede, a “correzioni, integrazioni o modificazioni dell’offerta”, dovendo il soccorso istruttorio, analogamente alla rettifica d’ufficio, operare solo nei casi in cui l’errore o l’ambiguità sia “non solo facilmente individuabile ma anche altrettanto agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausilii esterni”.