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L’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall’art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile.
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Il significato attribuito alla nozione di risultato dal d.lgs. n. 36 del 2023 non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione: la “migliore offerta” è, dunque, quella che presenta le migliori condizioni economiche ma solo a parità di requisiti qualitativi richiesti.

16 Giugno 2025

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza oggetto del presente studio, si è pronunciato esprimendo rilevanti principi in merito al c.d. principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36 del 2023.

In particolare, il nuovo Codice dei contratti pubblici si apre evidenziando che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”.

Il principio del risultato costituisce, infatti, “attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità” (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023).

Nella fattispecie oggetto di decisione del Consiglio di Stato, l’appellante ha invocato il principio del risultato per sostenere che, in ragione della maggiore economicità della fornitura da essa proposta, la Stazione appaltante avrebbe dovuto aggiudicarle l’appalto.

Atteso che il Consiglio di Stato ha respinto l’appello poiché la fornitura offerta dall’appellante non era conforme alle prescrizioni contenute nella lex specialis di gara, ciò che rileva in questa sede sono i principi enunciati dall’Alto Consesso in materia di principio del risultato.

In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come “il minor prezzo non può avere alcuna rilevanza sul piano del risultato”, richiamandosi, in particolare, all’orientamento giurisprudenziale consolidato della stessa Sezione dell’Alto Consesso.

L’importanza del risultato nella disciplina dell’attività dell’amministrazione, ha evidenziato l’Alto Consesso, non va riguardata “ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione”, proprio perché “il risultato avuto di mira dalla legge in questo caso non è ‘l’effettivo e tempestivo’ svolgimento del servizio (a qualsiasi condizione)”.

Anzi, il Consiglio di Stato ha chiarito come il vero significato attribuito alla nozione di “risultato” da parte dell’art. 1 d.lgs. n. 36 del 2023 non riguarda “unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione”.

La “migliore offerta”, in altri termini, è quella che presenta “le migliori condizioni economiche ma solo a parità di requisiti qualitativi richiesti”.

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