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1 Dicembre 2025

Le conseguenze in capo all’operatore economico e alla stazione appaltante derivanti dall’intervento di un nuovo CCNL di settore

21 Novembre 2025

Business report. Graphs and charts.Business concept.

Il Consiglio di Stato (sez. III, 21 novembre 2025, n. 9120) è stato chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto da un operatore economico avverso la pronuncia del TAR Toscana, che aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento di aggiudicazione in favore della società controinteressata nell’ambito di una procedura di appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione mediante Accordo Quadro. 

Tra i motivi di appello proposti, merita particolare attenzione quello concernente la sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria. 

In particolare, l’appellante ha dedotto che il rinnovo del CCNL di settore, intervenuto dopo la presentazione delle offerte ma nel corso della fase di verifica dell’anomalia, avrebbe determinato un incremento del costo della manodopera non adeguatamente compensato nell’offerta della controinteressata.

Occorre precisare, al riguardo, che la società controinteressata aveva già previsto al momento della presentazione una rivalutazione prudenziale dei minimi tabellari vigenti dell’offerta, nonché un accantonamento per costi e imprevisti, in previsione dell’imminente rinnovo del CCNL.

Al fine di decidere la controversia de qua, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il rinnovo contrattuale, pur essendo stato prudenzialmente previsto e teoricamente coperto da una rivalutazione dei costi da parte della società aggiudicataria, costituisca a tutti gli effetti una “sopravvenienza di fatto che può legittimamente dar luogo a rimaneggiamenti nelle quantificazioni delle varie voci di costo che concorrono a formare l’offerta economica, ferma restando l’invarianza del saldo ossia del corrispettivo complessivo indicato nell’offerta economica”.

Sulla scorta anche del consolidato orientamento giurisprudenziale, il Supremo Collegio ha avuto cura di sottolineare che nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo.

L’immodificabilità dell’offerta economica, infatti, attiene esclusivamente al “complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare”, mentre le restanti voci di costo costituiscono elementi che rimangono nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere oggetto di modifica sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, rientrando tale facoltà nell’ambito della libertà negoziale ed imprenditoriale.

In materia di rinnovo del CCNL, il Consiglio di Stato ha ritenuto di aderire al maggioritario orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la stipula di un nuovo contratto collettivo di settore, sopravvenuta nel corso della verifica di congruità dell’offerta, ne impone l’applicazione al personale impiegato nell’appalto e, al contempo, obbliga la stazione appaltante a valutare i nuovi livelli retributivi, verificando la sostenibilità dell’offerta economica dell’operatore individuato come possibile aggiudicatario anche rispetto ai maggiori costi sopravvenuti.

Sulla base di quanto esposto, il Supremo Collegio ha ritenuto legittima l’operato della Stazione appaltante resistente, che ha correttamente riesaminato la sostenibilità dell’offerta della società controinteressata alla luce dei tabellari previsti dal nuovo CCNL di settore, accertandone la congruità: il rincaro derivante dal rinnovo del CCNL è risultata, invero, ampiamente coperto dalla rivalutazione prudenziale dei minimi tabellari vigenti al momento della presentazione dell’offerta e dall’accantonamento per costi e imprevisti, senza incidere sul margine di utile.

Alla luce di quanto dichiarato, il Collegio ha ritenuto infondata la censura sollevata dalla società appellante, respingendo il ricorso in appello.

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