

Con la decisione n. 9454 del 1° dicembre 2025, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato significativi principi in tema di accesso agli atti, dedicando specifica attenzione alla nuova disciplina del c.d. rito super-accelerato, di cui agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, nonché al delicato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza e quelle di trasparenza che la stazione appaltante è chiamata a operare.
La vicenda in esame trae origine dall’aggiudicazione di una procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto la concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi locali di un Comune delle Marche.
Più in particolare, a seguito dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante ometteva di rendere disponibili sulla piattaforma telematica gli atti di gara, inclusa la documentazione presentata dall’aggiudicataria, costringendo così la concorrente seconda classificata a presentare una specifica istanza di accesso agli atti.
Tale istanza veniva evasa dall’Amministrazione solamente dopo venti giorni mediante un provvedimento di accoglimento parziale, che disponeva l’oscuramento dell’offerta nelle parti oggetto dell’opposizione formulata dall’aggiudicataria.
Il provvedimento di parziale accoglimento è stato impugnato dinanzi al TAR Marche, il quale ha poi dichiarato irricevibile il ricorso avverso la decisione di oscuramento in quanto notificato oltre i dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
In altri termini, il Giudice di prime cure ha condiviso l’orientamento esegetico secondo cui il termine breve di dieci giorni di cui all’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, decorre in ogni caso dal momento della comunicazione dell’aggiudicazione, anche laddove l’ostensione sia parziale o, addirittura, assente, “posto che ciò equivale nella sostanza ad una decisione implicita di oscuramento totale”.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha presentato appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Nel risolvere la controversia de qua, il Supremo Collegio ha dapprima avuto cura di evidenziare che, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante debba provvedere, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, altresì alla pubblicazione della documentazione riferibile all’aggiudicataria, dando atto delle decisioni assunte in merito all’eventuale oscuramento di parti dell’offerta presentata dalla medesima.
Soltanto in tale eventualità, pertanto, opera il termine di ricorso ridotto di dieci giorni, il quale decorrere dalla comunicazione digitale del provvedimento di aggiudicazione.
Per tali ragioni, nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha ritenuto di escludere l’immediata decorrenza del termine decadenziale di dieci giorni, non avendo la Stazione appaltante provveduto alla pubblicazione della documentazione dell’impresa aggiudicataria contestualmente con la comunicazione dell’aggiudicazione, e non avendo altresì dato atto delle decisioni assunte in merito all’eventuale oscuramento di parti dell’offerta presentata dalla medesima controinteressata.
Ritenuto, quindi, pienamente ammissibile il ricorso presentato dalla società, il Consiglio di Stato ha concentrato la propria attenzione sul delicato tema del bilanciamento tra le esigenze di riservatezza e quelle di trasparenza che la stazione appaltante è tenuta a garantire, avendo l’Amministrazione resistente, nel caso di specie, reso disponibile soltanto in parte l’offerta dell’aggiudicataria.
A tal riguardo, il Consiglio di Stato ha inteso ribadire che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l’affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio know how, ma risulta “necessario un bilanciamento volto all’enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica. L’ostensione può essere, allora, negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing”.
Nella controversia de qua, in particolare, il provvedimento adottato dalla Stazione appaltante risultava carente di una motivazione specifica in relazione al parziale accoglimento.
Alla luce di quanto esaminato, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello formulato dalla società seconda classifica nella procedura di gara de qua, ordinando alla Stazione appaltante l’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.