

Con la decisione n. 1585 del 9 dicembre 2025, il TAR per la Puglia, sede di Lecce, si è pronunciato sul ricorso proposto da un operatore economico escluso da una procedura di gara per aver riportato un’irregolarità contributiva grave, risultante da un DURC negativo e successivamente confermata in sede giudiziale sulla base delle deduzioni e della documentazione prodotte dall’INPS.
Nel caso esaminato, il TAR Lecce ha rilevato come la situazione di irregolarità del ricorrente, mai contestata dal medesimo, risultasse già sussistente alla data di presentazione della domanda di partecipazione e perdurante sino al termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, nonché oltre tale scadenza, essendosi la stessa protratta fino al momento in cui la ricorrente ha ottenuto la rateizzazione del debito previdenziale, con conseguente sanatoria della propria posizione.
È risultata evidente, pertanto, la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 per l’esclusione dell’operatore economico, restando irrilevante l’intervenuta sanatoria della posizione contributiva, in quanto successiva alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.
Sul punto, appare opportuno richiamare il passaggio della sentenza in esame nel quale il TAR ha disatteso l’eccezione sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui l’Amministrazione, “a fronte del riscontro di regolarità tratto dal fascicolo virtuale dell’operatore economico non fosse legittimata, ai fini dell’accertamento della sussistenza della causa di esclusione, a servirsi di un DURC rilasciato per altra procedura di gara e di cui è comunque venuta a conoscenza”.
L’art. 99 d.lgs. n. 36/2023, infatti, nello stabilire che la verifica dell’assenza di cause di esclusione è svolta mediante la consultazione del fascicolo virtuale, si limita a disciplinare l’attività di verifica ordinaria, ma “non pone alcuna preclusione alla possibilità che la stazione appaltante possa operarne il rilievo mediante elementi conoscitivi acquisiti per altra via”.
Il Collegio ha evidenziato, peraltro, che tale soluzione trova conferma nei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7/2024, nella quale è stato chiarito che la sussistenza di una situazione di irregolarità contributiva può essere dimostrata in giudizio “con qualunque mezzo idoneo allo scopo”, così ribadendo il carattere non esclusivo delle risultanze del fascicolo virtuale.
Inoltre, il fatto che la verifica del requisito sia intervenuta successivamente all’annullamento dell’originaria aggiudicazione e oltre il termine di scadenza delle offerte non può ritenersi circostanza idonea a elidere il riscontro e la rilevanza della causa di esclusione.
Trova applicazione, infatti, il principio della c.d. continuità dei requisiti, in forza del quale, “nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati “non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”.